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Conversione DL Infrastrutture, Finco scrive alle Commissioni VIII e IX della Camera dei Deputati

La Federazione sottolinea l'importanza di non emendare in particolare il comma 1, lettera f) dell’articolo 2 del provvedimento

giovedì 5 giugno 2025 - Redazione Build News

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La Federazione Finco ha inviato una lettera alla Segreteria dell’On. Rotelli, VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati, alla Segreteria dell’ On. Salvatore Deidda, IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e per conoscenza anche agli altri componenti delle due commissioni in merito alla conversione DL 73/2025 "INFRASTRUTTURE".

Riportiamo di seguito il testo della lettera:

"Codeste Spettabili Commissioni hanno proceduto e stanno procedendo ad un rilevantissimo numero di Audizioni in merito alla conversione del DL 73/2025 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di Infrastrutture Strategiche e nella gestione di contratti pubblici….”.

La Scrivente FINCO (vedi all.), che rappresenta la maggiore concentrazione italiana di imprese specialistiche e superspecialistiche nel settore delle costruzioni, non ha ritenuto di chiedere di essere audita per tale premessa numerosità di appuntamenti .

La Federazione desidera, tuttavia, attirare massimamente l’attenzione sulla necessità che quanto previsto dal comma 1, lettera f) dell’articolo 2 del provvedimento in oggetto non subisca cambiamenti in occasione delle proposte emendative che verranno presentate al testo.

Se da un lato è infatti condivisibile l’esigenza di non retrodatare gli effetti del provvedimento in ordine alla sua operatività , sarebbe gravissimo se tornassero in auge orientamenti in base ai quali fosse possibile continuare a qualificarsi per le categorie di lavorazione specialistiche, utilizzando anche l’importo dei lavori subappaltati, con grave pregiudizio della sicurezza in cantiere, della qualità delle opere e della tenuta del tessuto imprenditoriale delle imprese specialistiche che sarebbero schiacciate da una forma di grave concorrenza sleale.

Occorre quindi mantenere l’attuale previsione circa la qualificazione delle imprese generali con lavori Subappaltati (Codice Contratti – Art. 119, c.20; Art. 23 c. 1 Allegato II.12 così come modificati dal c.d. “Correttivo Appalti” DLgs 209/24) che non consente questa possibilità, anche a fronte della forte spinta in direzione contraria e di un minacciato ricorso alla Commissione UE.

Il ruolo di coordinamento dell’appaltatore è già ampiamente valorizzato attraverso l’attribuzione dell’importo anche dei lavori subappaltati nella categoria prevalente".

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