“Lo snaturamento del bonus barriere sta portando lo Stato a finanziare interventi del tutto inutili per le esigenze di vita delle persone con difficoltà nella mobilità, senza prevedere alcun criterio (come ad esempio quello della gradualità, per cui è finanziabile l'intervento che non risulti comunque pregiudicato da barriere precedenti a quella oggetto di rimozione) che garantisca la finalità della disposizione”.
Lo denuncia la senatrice Raffaella Paita (Az-IV-RE) in un'interrogazione a risposta scritta che chiede di sapere “quali iniziative, anche legislative, i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità intendano adottare al fine di rendere maggiormente stringenti e rispondenti alle finalità e ratio della disposizione i requisiti per l'accesso alla detrazione del 75 per cento, al fine di garantire il perseguimento delle stesse e scongiurando l'utilizzo improprio del bonus barriere a pregiudizio di interventi volti realmente a migliorare qualità della vita delle persone con disabilità, evitando così che parte delle risorse destinate al superamento delle barriere architettoniche venga utilizzato per altri scopi”.
L'evoluzione del bonus barriere
Nell'interrogazione, Paita ricorda che “il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una detrazione del 36 per cento (poi aumentata al 50 per cento con successivi interventi legislativi) per le spese sostenute in relazione a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, precisando che esse riguardano in particolare ascensori e montacarichi, nonché ogni strumento tecnologicamente avanzato «adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità» ai sensi della legge n. 104 del 1992”.
Con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) “è stato modificato il cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), al fine di introdurre una detrazione del 75 per cento, cedibile o anticipabile sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura), per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; detta ulteriore agevolazione, nota come "bonus barriere architettoniche" è stata prevista per un solo anno fiscale, ma poi prorogata più volte fino alla data del 31 dicembre 2025”.
Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
Nell'interrogazione si osserva che “la circolare della Agenzia delle entrate relativa alla detrazione prevista nel 2011 risulta molto dettagliata e rispecchia la volontà e la finalità stringente della norma, sia per quel che riguarda la tipologia di spese sostenute (elevatori, rampe), sia in riferimento alla finalità esplicitamente rivolta a favorire la mobilità di persone con disabilità gravi; con la circolare riferita alla detrazione del 75 per cento introdotta nel 2020, invece, l'Agenzia delle entrate si è limitata a replicare la modalità di individuazione degli interventi agevolabili, confermando il generico riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 1989 in materia di prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, senza specificare, come fatto in altri casi, quali interventi fossero detraibili e quali no”.
Uso improprio del bonus per l'indeterminatezza della normativa
“Secondo quanto riportato da organi di stampa (si veda per esempio "Arriva il nuovo bonus-truffa" di Alessio De Giorgi su "Il Riformista" del 5 settembre), l'indeterminatezza della previsione normativa consentirebbe, secondo gli uffici commerciali contattati, di usufruire del bonus "anche in casi in cui oggettivamente non ha senso, come in un appartamento al sesto piano di un edificio del '300 che non ha ascensore".