La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, ha chiarito un principio destinato ad avere un impatto rilevante sul contenzioso legato ai bonus edilizi: per poter beneficiare del bonus facciate al 90% tramite sconto in fattura o cessione del credito non era sufficiente sostenere le spese entro il 31 dicembre 2021, ma era necessario che i lavori fossero già effettivamente avviati.
La decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020 e delle successive norme antifrode introdotte dal Dl 157/2021, confermando la validità delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E del 2021.
Il caso giudiziario: false attestazioni per ottenere il beneficio fiscale
La vicenda nasce da un’indagine della Procura di Trapani che ha coinvolto il titolare di una società accusato, insieme a un professionista coindagato, di aver attestato falsamente l’avvio dei lavori relativi a interventi di bonus facciate commissionati da due condomìni.
Secondo l’accusa, i lavori dichiarati come iniziati entro dicembre 2021 non erano in realtà mai stati avviati. Nonostante ciò, erano state emesse fatture e predisposta la documentazione necessaria per accedere allo sconto in fattura e alla successiva cessione del credito d’imposta.
Le contestazioni comprendevano reati quali truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false attestazioni fiscali e autoriciclaggio derivante dalla monetizzazione dei crediti ottenuti indebitamente.
Per la Cassazione i lavori dovevano essere almeno avviati
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’interpretazione della normativa sul bonus facciate. La difesa sosteneva che l’obbligo di attestare lo stato di avanzamento dei lavori fosse previsto solo per il superbonus 110% e non per il bonus facciate.
La Cassazione ha però respinto questa interpretazione, confermando che anche per il bonus facciate, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, era necessario dimostrare l’effettivo avvio delle opere.
Secondo i giudici, il sistema normativo introdotto dall’articolo 121 del Dl 34/2020 e rafforzato dalle misure antifrode del Dl 157/2021 richiede che il visto di conformità e l’asseverazione tecnica attestino la reale sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio fiscale.
Le norme antifrode e il ruolo del visto di conformità
La pronuncia evidenzia come le norme antifrode abbiano introdotto controlli più rigorosi sui bonus edilizi, imponendo al contribuente la presentazione di due documenti fondamentali:
- il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato;
- l’asseverazione tecnica sulla congruità delle spese sostenute.
Secondo la Corte, il riferimento contenuto nella norma ai fornitori “che hanno effettuato gli interventi” conferma che lo sconto in fattura può riguardare soltanto lavori già eseguiti o almeno concretamente avviati.
Anche la disciplina degli stati di avanzamento lavori (SAL) dimostrerebbe, secondo i giudici, che il legislatore ha inteso subordinare il beneficio fiscale alla reale esecuzione delle opere.
False dichiarazioni e responsabilità penale
Nel caso esaminato, l’imputato aveva dichiarato nel visto di conformità che i lavori erano stati avviati entro il 2021, pur sapendo che tale circostanza non corrispondeva al vero.
Per la Cassazione, proprio questa falsa attestazione avrebbe consentito di ottenere il beneficio fiscale e la cedibilità del credito d’imposta, inducendo in errore l’Amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte sottolinea inoltre che, se il professionista avesse ritenuto non necessaria tale attestazione, avrebbe dovuto semplicemente evitare di dichiarare circostanze non veritiere, accettando eventualmente il rischio di un mancato riconoscimento del beneficio o di un successivo contenzioso fiscale.
Una sentenza destinata a incidere sul contenzioso dei bonus edilizi
La decisione della Cassazione rappresenta un importante precedente nell’ambito delle verifiche sui bonus edilizi e rafforza l’orientamento volto a contrastare le frodi fiscali legate a cessione del credito e sconto in fattura.
La sentenza chiarisce infatti che, anche nel caso del bonus facciate, la reale esecuzione o almeno l’avvio concreto dei lavori costituisce un requisito sostanziale per accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente nel 2021.
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