Con una sentenza del 2025, il Tribunale di Pisa ha enunciato un principio di particolare rilievo sistematico in materia di incentivi per l’efficienza energetica, stabilendo che il rischio del mancato ottenimento del contributo del Conto Termico grava sul venditore/fornitore dell’intervento e non sul cliente finale, soprattutto nei casi di contratti con cessione del credito.
La decisione, (ripresa da ItaliaOggi e LavoriPubblici), si inserisce nel solco della giurisprudenza di tutela del consumatore e chiarisce i profili di responsabilità contrattuale e professionale connessi alla gestione delle pratiche incentivanti.
Inquadramento giuridico della fattispecie
Nel caso esaminato, il committente aveva sottoscritto un contratto di fornitura e posa in opera di interventi agevolabili tramite Conto Termico, con previsione della cessione del credito alla società esecutrice dei lavori.
Quest’ultima si era obbligata, in via accessoria ma essenziale, alla corretta istruzione e presentazione della pratica presso il GSE.
Il mancato riconoscimento dell’incentivo è risultato riconducibile a errori procedurali e inadempienze imputabili alla società, con conseguente contenzioso per l’attribuzione del danno economico.
La responsabilità contrattuale del fornitore
Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., affermando che:
- l’obbligazione del fornitore non si esaurisce nella realizzazione materiale dell’intervento;
- la gestione dell’iter amministrativo per l’ottenimento dell’incentivo costituisce una prestazione contrattualmente rilevante;
- il mancato conseguimento del beneficio economico integra un inadempimento, ove derivante da negligenza professionale.
In tale prospettiva, il rischio dell’insuccesso della procedura incentivante non può essere trasferito sul cliente, che ha fatto legittimo affidamento sulla competenza del professionista.
Cessione del credito e allocazione del rischio
Particolarmente significativa è l’analisi svolta dal giudice in relazione alla cessione del credito.
Secondo il Tribunale:
- con la cessione, il cliente rinuncia al beneficio diretto dell’incentivo;
- il fornitore diviene il soggetto economicamente interessato al buon esito della procedura;
- ne consegue che l’alea amministrativa e procedurale resta in capo alla società cessionaria.
Ogni diversa interpretazione determinerebbe un ingiustificato squilibrio contrattuale a danno del consumatore, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
La posizione del tecnico e il difetto di legittimazione passiva
La sentenza affronta anche la posizione del tecnico incaricato, che è stato parzialmente assolto per difetto di legittimazione passiva.
Il giudice ha rilevato che:
- il tecnico non era parte del contratto di fornitura;
- non assumeva obbligazioni dirette nei confronti del committente sul piano economico;
- la responsabilità principale restava in capo alla società che aveva assunto l’obbligo complessivo di gestione dell’intervento e dell’incentivo.
Resta ferma, in astratto, una possibile responsabilità professionale del tecnico in altri contesti, ma non nel rapporto contrattuale oggetto di giudizio.
Portata applicativa della sentenza
La decisione del Tribunale di Pisa afferma un principio di rilevanza generale:
il consumatore non può subire il danno economico derivante dal mancato accesso agli incentivi per errori imputabili ai professionisti incaricati.
La sentenza rappresenta un importante precedente per:
- contratti di efficientamento energetico;
- contenziosi su Conto Termico, bonus edilizi e incentivi GSE;
- valutazione delle responsabilità in presenza di cessione del credito.
In un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, il giudice ribadisce la centralità della tutela dell’affidamento del committente e la corretta allocazione del rischio contrattuale.