Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato l'atto di indirizzo del 1° luglio 2025 concernente l'attuale definizione di credito d'imposta inesistente o non spettante.
Ricordiamo che, in merito alla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, di interesse anche ai fini dei controlli sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi (art. 119 del Decreto Rilancio), importanti indicazioni sono contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, il suddetto D.Lgs. apporta con il primo articolo (recante “Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali”) alcune modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tra le modifiche introdotte, all’articolo 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 74/2000, dopo la lettera g- ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
- g- quater) per “crediti inesistenti” si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
- g- quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.».