Sentenze

Titoli edilizi, il TAR Marche chiarisce la differenza tra demo-ricostruzione e nuova costruzione

Con una sentenza del 18 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ricorda la costante giurisprudenza in merito al criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione

venerdì 15 novembre 2024 - Redazione Build News

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“Per costante giurisprudenza, non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria assoggettati a concessione gratuita una ristrutturazione c.d. pesante, se non addirittura una nuova costruzione, realizzata con la demolizione dell'edificio preesistente e l'edificazione di un organismo edilizio nuovo e diverso, almeno in parte, da quello originario; ne consegue che in questo caso il rilascio della concessione in sanatoria è correttamente sottoposto al pagamento dell'oblazione in misura pari al doppio del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (Tar Piemonte 10 gennaio 2014, n. 40). Ancora, si è stabilito che è da considerarsi in totale difformità, l’abusiva demolizione totale dell’immobile il quale, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di un intervento edilizio fatto di demolizioni parziali, con successiva ricostruzione dell’immobile medesimo, peraltro diverso rispetto all’originario progetto quanto a volumi e superfici (Cons. Stato IV 29 dicembre 2017 n. 685)”.

Lo ha ricordato il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), nella sentenza n. 809/2024 pubblicata il 18 ottobre.

Il caso in esame

Nel caso in esame, in data 20 febbraio 2006, è stato rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire per "ristrutturazione di due fabbricati "A" e "B", con cambio di destinazione d'uso da struttura scolastica a civile abitazione, frazionamento in 34 unità immobiliari, modifiche alle coperture ed alle sistemazioni esterne. Tale permesso di costruire era soggetto ad una serie di prescrizioni speciali tra le quali si legge: "A condizione che siano adottate tutte le attenzioni per la salvaguardia delle porzioni del fabbricato "B" non oggetto di demolizione al fine di ricondurre l'intervento alla ristrutturazione edilizia senza totale demolizione e successiva ricostruzione viste le modifiche planivolumetriche proposte". In sede di sopralluogo veniva accertato che l'immobile era stato quasi completamente demolito, con la presenza di piccole parti del vecchio manufatto non accorpate alla nuova struttura. L’ordinanza di sospensione lavori n. 1512/2007 riporta chiaramente che le difformità rilevate attengono alla quasi integrale demolizione del fabbricato “B”, atteso che ne sono rimasti conservati tronconi di muratura in misura non significativa rispetto alla sagoma originaria dell’edificio originario e tra l’altro non incluse nella nuova struttura ricostruita, contravvenendo alla prescrizione contenuta nel titolo rilasciato che ne prevedeva la conservazione al fine di ricondurre l’intervento proposto nell’ambito della ristrutturazione edilizia.

Differenza tra demo-ricostruzione e nuova costruzione

“Per costante giurisprudenza”, osserva il Tar Marche, “il criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della 'fedele ricostruzione' si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (Tar Sicilia Palermo 18 agosto 2023, n.2655)”.

Il Testo Unico Edilizia vigente all'epoca

“Ancora, l’art. 10 comma 1 lett. C del DPR n. 380/2001 all’epoca vigente prevedeva che sono soggetti a permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”. Nel caso in esame la modifica dei prospetti è dichiarata nel permesso di costruire in sanatoria n. 498 del 2008, non impugnato, e nella stessa domanda di sanatoria. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del DPR n. 380 del 2001 per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328). Nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova in tal senso”, nota il Tar Ancona.

“In tutta evidenza, vista la conformità alla normativa all’epoca vigente, nel provvedimento impugnato non è individuabile alcun vizio di eccesso di potere o difetto di motivazione, con conseguente infondatezza del ricorso”, conclude la sentenza.

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