Gli accordi urbanistici tra amministrazioni comunali e soggetti privati rappresentano un importante strumento di collaborazione per la realizzazione di interventi pubblici nell’ambito della trasformazione del territorio. Tuttavia, non sempre è chiaro quando la realizzazione di opere pubbliche a carico del privato debba essere affidata tramite gara. Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in presenza di un riscontro economico per il soggetto privato, si applicano le regole del Codice dei Contratti Pubblici.
Il principio è stato ribadito dall’ANAC nel parere consultivo n. 55 del 22 dicembre 2025, a seguito di una richiesta di chiarimento avanzata da un ente locale. L’amministrazione chiedeva se potesse escludere dall’applicazione delle norme sulle gare la realizzazione di alcune opere pubbliche oggetto di un accordo, in quanto non era previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione.
Quando scatta l’obbligo di gara: il principio ANAC
Secondo l’ANAC, in tutti i casi in cui l’accordo comporti per il privato un corrispettivo o un vantaggio economicamente valutabile, come una concessione di diritti o la cessione di beni, l’impegno a realizzare opere non è assimilabile a una prestazione gratuita. In tali situazioni, l’accordo non può essere escluso dall’applicazione delle norme pubblicistiche del Codice dei Contratti.
In pratica, quando la controprestazione per il privato non è limitata alla mera realizzazione delle opere ma include benefici economici o diritti, l’operazione rientra nella disciplina dei contratti pubblici di lavori e pertanto le opere devono essere affidate tramite procedura di gara secondo quanto previsto dal Codice.
Questa interpretazione si pone in continuità con la tendenza normativa e giurisprudenziale secondo cui la natura onerosa degli accordi urbanistici – in presenza di un vantaggio per il privato – richiede trasparenza e concorrenza nell’affidamento delle opere pubbliche, in linea con i principi generali della disciplina degli appalti.
fonte Shutterstock