Sentenze

Avvalimento: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Sulla differenza tra l'avvalimento cd. "operativo" e l'avvalimento cd. "di garanzia"

lunedì 11 ottobre 2021 - Redazione Build News

consiglio-di-stato

Mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione della prestazione.

Così il Consiglio di Stato, sezione quarta, nella sentenza n. 6711/2021 pubblicata il 7 ottobre.

Ha ricordato la Sezione che la giurisprudenza prevalente, invero, l’avvalimento di garanzia concerne requisiti inerenti alla complessiva capacità economica e finanziaria dell’offerente e, come tale, mira a rassicurare la stazione appaltante circa l’idoneità soggettiva dell’offerente a far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto.

Viceversa, l’avvalimento operativo riguarda le risorse materiali in concreto necessarie per eseguire il contratto: inerisce, dunque, alla stessa possibilità oggettiva e, per così dire, “fisica” di eseguire la prestazione.

Ne consegue che mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione della prestazione.

Orbene, allorquando (come nella specie) un’impresa proponga in gara un bene fabbricato da un altro operatore e indichi quest’ultimo come ausiliario, sia pure al solo dichiarato fine di dimostrare il buon esito di precedenti commesse di contenuto analogo, si verte nell’ambito di una forma operativa di avvalimento: questo, infatti, non è strutturalmente limitato alla generica garanzia di solidità patrimoniale, ma è oggettivamente proteso ad assicurare la stessa esecuzione della prestazione posta a gara, proprio in quanto il bene offerto è prodotto dall’ausiliaria.

???????In tali casi è, pertanto, necessario che il contratto di avvalimento sia specifico e dettagliato ed indichi con precisione le concrete “risorse” - in termini di competenza e capacità produttive, gestionali e manutentive - che l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata, pena, in caso contrario, la nullità ex lege disposta dall’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

Direttiva Case Green, il JRC: ai privati fino al 70% dei costi per la riqualificazione energetica

Un'analisi del centro di ricerca della Commissione europea evidenzia che gli incentivi... Leggi


Legionella nei condomini: arriva la guida gratuita per cittadini e amministratori

Un documento tecnico-operativo per prevenire i rischi negli impianti idrici domestici e... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore


Mercato
MAXA a Chillventa 2026 con Intercom DEEC GmbH: in vetrina la pompa di calore HWA2

L’azienda italiana sarà protagonista a Norimberga insieme al partner Intercom DEEC GmbH,...

Mercato
Cozzi Industrial Insulation a Chillventa 2026: innovazione e precisione per l’isolamento industriale

Dal 13 al 15 ottobre 2026 l’azienda sarà protagonista a Norimberga, con...

Mercato
MyEpta: la piattaforma digitale all-in-one per la refrigerazione commerciale

Dati, strumenti e servizi riuniti in un unico ambiente digitale: Epta presenta...