Il cantiere della riforma fiscale, avviato dal governo Draghi e proseguito con quello Meloni, ha compiuto un ulteriore passo in avanti con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Sanzioni lo scorso 26 giugno.
La materia tributaria certamente trasversale tocca però questa volta in modo specifico il settore edilizio: vengono infatti ridotte in maniera consistente le sanzioni per irregolarità nella fruizione dei bonus edilizi portanti in compensazione, ovvero la sottrazione degli importi fiscalmente a credito da quelli a debito.
In particolare dal 1° settembre la sanzione prevista per crediti “non spettanti” passa dal 30% al 25% dell’importo portato in compensazione, mentre per crediti “non esistenti” la riduzione è più corposa passando da un massimo del 200% al 70%.
Aumento dei casi punibili
Contestualmente però, al fine di fornire maggiore chiarezza su quanto dovrà pagare il contribuente che compensa un credito d’imposta in maniera illegittima, il decreto però amplia il numero dei casi punibili con la sanzione più grave, lasciando quindi poco spazio a eventuali dubbi, fermo restando il principio che le sanzioni scattano solo in caso di crediti fondati illeciti cioè determinati da una frode oppure per aver saltato un passaggio amministrativo.
Prima del decreto erano ritenuti “inesistenti” solo i crediti d’imposta che rispondevano a un doppio requisito: l’assenza anche parziale dei presupposti di legge e la non rilevabilità di detta carenza tramite controlli fiscali automatizzati. Da settembre viene eliminato il secondo requisito. Quindi la sanzione più grave potrà verificarsi con maggiore frequenza
Aumento delle sanzioni in caso di azioni fraudolente
Inoltre il decreto prevede che in un secondo momento la sanzione per crediti insistenti può essere aumentata della metà (105%) e fino al doppio (140%) nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”.
Crediti “non spettanti”
Tra i casi di crediti “non spettanti sono stati inseriti quelli fondati su fatti reali ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità, nonché quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” oppure “fruiti in misura superiore a quella prevista”. Sono invece stati esclusi dalla categoria “non spettanti” quei crediti d’imposta che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, ma per i quali non siano stati rispettati i alcuni adempimenti amministrativi minori.
Per questa tipologia si prevede una sanzione fissa di 250 euro, a determinate condizioni: che gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza e che la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, oppure, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.