Normativa

Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti su crediti edilizi e accordi transattivi

Le risposte n. 48 e 49 dell’Agenzia delle Entrate ridefiniscono il perimetro del reddito concordato nel settore delle costruzioni

mercoledì 25 febbraio 2026 - Redazione Build News

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Il 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte n. 48 e n. 49 in materia di concordato preventivo biennale (Cpb), fornendo importanti chiarimenti per professionisti, imprese e holding attive anche nel comparto edilizio.

I nuovi documenti di prassi si inseriscono nel solco applicativo del Dlgs n. 13/2024 – che ha introdotto il Cpb – e tengono conto delle modifiche normative apportate dal Dlgs n. 192/2024, che ha ridisegnato il principio di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Di seguito l’analisi dei due casi di maggiore interesse per il mondo dell’edilizia.

Risposta n. 48: differenziale da acquisto di bonus edilizi fuori dal reddito concordato

Il primo chiarimento riguarda il trattamento fiscale del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale.

Il nuovo principio di onnicomprensività

Con la riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, è stato modificato l’articolo 54 del Tuir, introducendo dal 1° gennaio 2024 il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.

In base a questo principio:

  • il costo di acquisto del credito rileva nell’esercizio in cui è sostenuto;
  • il valore nominale del credito diventa imponibile quando viene utilizzato in compensazione;
  • il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto assume rilevanza fiscale.

Sul punto, l’Agenzia aveva già fornito chiarimenti con la risposta n. 171/2025, superando l’orientamento precedente espresso con la risposta n. 472/2023, secondo cui – in assenza di una norma specifica – il differenziale non costituiva reddito imponibile per i professionisti.

Effetti sul concordato preventivo biennale

La questione centrale affrontata nella risposta n. 48 riguarda però l’impatto di tali componenti sul reddito concordato.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, pur essendo il differenziale oggi imponibile, i relativi componenti positivi e negativi non rientrano tra le variazioni tassativamente previste dagli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n. 13/2024.

Questo significa che:

  • non possono essere qualificati come “elementi immateriali” ai sensi della normativa previgente;
  • non incidono sul reddito concordato;
  • non modificano il valore della produzione netta ai fini Irap.

Il legislatore ha infatti previsto un elenco chiuso di variazioni ammesse: qualsiasi interpretazione estensiva è esclusa.

Conclusione operativa per studi tecnici e professionisti dell’edilizia: il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti edilizi è imponibile ai fini ordinari, ma non altera il reddito o il valore della produzione netta oggetto di concordato.

Risposta n. 49: accordo transattivo e sopravvenienza attiva imponibile

Diverso l’esito della risposta n. 49, che riguarda una holding impegnata in operazioni societarie connesse alla gestione di partecipazioni e progetti industriali.

A seguito dell’inadempimento di un gruppo acquirente, la società ha definito la controversia tramite un accordo transattivo nel 2024, percependo un importo sostitutivo rispetto al prezzo di cessione originariamente pattuito.

La qualificazione fiscale delle somme

L’Agenzia delle Entrate precisa che tali somme:

  • non rientrano tra i ricavi tipici ex articolo 85 del Tuir;
  • sono soggette a Iva con aliquota ordinaria del 22%;
  • costituiscono una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), del Tuir.

Impatto sul Cpb

A differenza del caso dei crediti edilizi, qui la componente rientra tra quelle rilevanti ai fini delle variazioni previste dal concordato.

Di conseguenza:

  • determina una variazione in aumento del reddito d’impresa concordato (articolo 16, comma 1, lettera a), Dlgs n. 13/2024);
  • incide anche sul valore della produzione netta concordata ai fini Irap (articolo 17).

Per le imprese del settore costruzioni e per le holding che operano tramite società veicolo su progetti immobiliari o impiantistici, il principio è chiaro: le somme derivanti da accordi transattivi non legati alla gestione caratteristica ordinaria possono incrementare il reddito concordato.

Implicazioni per il settore edilizio

Le due risposte delineano un quadro di particolare interesse per il comparto:

  • chi acquista crediti da bonus edilizi deve considerare l’imponibilità del differenziale, ma può escluderne l’impatto sul reddito concordato;
  • chi percepisce somme da accordi transattivi legati a operazioni societarie o immobiliari deve valutarne attentamente la qualificazione come sopravvenienze attive rilevanti anche ai fini del Cpb.

Il filo conduttore è la tassatività delle variazioni previste dal Dlgs n. 13/2024: solo gli elementi espressamente indicati possono modificare il reddito concordato.

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