Crediti 4.0 e comunicazioni scorrette: come regolarizzare senza perdere l’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce errori sanabili, violazioni non rimovibili e modalità di riversamento dopo il Dl 39/2024

martedì 17 febbraio 2026 - Redazione Build News

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Con la Risposta a interpello n. 40/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema particolarmente delicato per le imprese: le irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie legate ai crediti d’imposta Transizione 4.0.

Il documento chiarisce un principio chiave: il credito d’imposta matura con l’investimento, ma senza le comunicazioni previste dal Dl 39/2024 non può essere utilizzato in compensazione.

Non si tratta quindi di un problema di esistenza del credito, bensì di legittima fruizione.

Il nuovo sistema di comunicazioni introdotto dal Dl 39/2024

L’articolo 6 del Dl n. 39/2024 ha introdotto un doppio adempimento obbligatorio, con finalità di monitoraggio, per i crediti relativi a:

  • investimenti in beni strumentali nuovi 4.0;
  • attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • piani Transizione 4.0 e 5.0.

Le comunicazioni previste sono due:

Comunicazione preventiva

Obbligatoria per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024.

Deve essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) prima dell’utilizzo del credito e contiene:

  • ammontare dell’investimento;
  • credito previsto;
  • tempistiche di fruizione.

Comunicazione di completamento

Va trasmessa a investimento concluso per confermare e aggiornare i dati comunicati in via preventiva.

Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 è richiesta esclusivamente la comunicazione di completamento.

L’Agenzia sottolinea che tali adempimenti hanno natura strumentale e amministrativa: il credito sorge con l’investimento, ma senza comunicazioni non può essere compensato tramite F24.

Il caso esaminato: compensazione senza comunicazione preventiva

L’interpello riguarda una società che:

  • ha effettuato investimenti 4.0 tra maggio e agosto 2024;
  • ha interconnesso i beni entro il 31 dicembre 2024;
  • ha compensato due quote di credito (dicembre 2024 e gennaio 2025);
  • non ha inviato la comunicazione preventiva;
  • ha compilato in modo errato la comunicazione di completamento.

In particolare, la società ha indicato una finestra temporale errata (“investimenti effettuati fino al 29 marzo 2024” anziché “dal 30 marzo 2024”).

Violazioni rimovibili e violazioni non più sanabili

L’Agenzia distingue nettamente tra le due quote compensate.

Quota compensata a gennaio 2025: violazione rimovibile

In questo caso l’errore può essere sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.

La regolarizzazione richiede:

  • invio della comunicazione preventiva;
  • invio della comunicazione di completamento corretta;
  • pagamento della sanzione di 250 euro (art. 13, comma 4-ter, Dlgs 471/1997).

Si tratta quindi di una violazione formale ancora correggibile.

Quota compensata a dicembre 2024: indebita compensazione

Per la prima quota, invece, la violazione non è più rimovibile per decorso dei termini.

L’utilizzo del credito in assenza della comunicazione preventiva integra un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante.

In questo caso si applica:

  • sanzione pari al 25% del credito utilizzato (art. 13, comma 4-bis, Dlgs 471/1997).

Come evitare l’atto di recupero

Per evitare l’emissione dell’atto di recupero, il contribuente può attivare il ravvedimento operoso.

La procedura prevede:

  • Riversamento dell’intero importo della quota indebitamente compensata tramite modello F24 (codice tributo 6936 – sezione Erario);
  • Versamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo;
  • Pagamento della sanzione ridotta secondo le regole del ravvedimento (art. 13, Dlgs 472/1997).

Il principio generale: il credito esiste, ma senza adempimenti non si usa

La risposta n. 40/2026 chiarisce definitivamente che:

  • il credito 4.0 non viene meno per errori nelle comunicazioni;
  • tuttavia, in assenza degli adempimenti richiesti, non può essere fruito in compensazione;
  • la tempistica dell’utilizzo è decisiva per distinguere tra errore sanabile e indebita compensazione.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: la gestione dei crediti 4.0 non è solo tecnica o contabile, ma richiede un rigoroso presidio degli adempimenti amministrativi.

Una disattenzione nella sequenza delle comunicazioni può trasformare un’agevolazione legittima in un recupero con sanzioni.

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