Normativa

Crediti d’imposta da DTA: chiarito che il cessionario può solo incassare, non compensare

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ribadisce il divieto di compensazione e di ulteriore cessione per i crediti da DTA trasferiti ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/1973

venerdì 5 dicembre 2025 - Redazione Build News

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Con la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), chiarendo in modo definitivo che il soggetto cessionario non può utilizzare tali crediti in compensazione, né cederli ulteriormente. L’unica modalità di fruizione resta la monetizzazione tramite rimborso.

Il caso: una società cessionaria chiede di utilizzare i crediti in compensazione

La questione nasce da un interpello presentato da una società che aveva acquistato crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, effettuata ai sensi dell’articolo 2, commi 55–58, del DL 225/2010.

I crediti, inizialmente richiesti a rimborso, erano stati ceduti secondo le regole dell’art. 43-bis del DPR 602/1973.

La società cessionaria chiedeva se potesse:

  • utilizzare tali crediti in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997)
  • indicarli nel quadro RU del Modello Redditi SC

richiamando i chiarimenti forniti in passato con la risoluzione n. 32/2025, riferita però ai crediti derivanti dal più recente art. 44-bis del DL 34/2019.

La posizione dell’Agenzia: nessuna compensazione, nessuna ulteriore cessione

L’Agenzia delle Entrate ribadisce anzitutto la disciplina prevista dall’art. 43-bis del DPR 602/1973 per i crediti chiesti a rimborso:

  • divieto di ulteriore cessione
  • impossibilità di utilizzo in compensazione

Ne consegue che il cessionario può unicamente riscattare il credito tramite rimborso, senza alcun margine operativo aggiuntivo.

La risposta richiama inoltre precedenti chiarimenti di prassi:

Interpello n. 253/2025

Per i crediti DTA da art. 44-bis DL 34/2019, era stato già affermato che:

“Il cessionario potrà solo monetizzare l'importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”.

Interpello n. 259/2025

Anche in questo caso, l’Agenzia aveva ribadito che:

“L'acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione [...]”.

La compensazione resta esclusa

Alla luce del quadro normativo e della prassi consolidata, l’Agenzia delle Entrate non accoglie la soluzione prospettata dal contribuente.

Il cessionario dei crediti derivanti da DTA trasformate:

  • non può utilizzarli in compensazione
  • non può cederli nuovamente
  • può esclusivamente incassarli come rimborso

Una conferma importante per imprese e professionisti, che chiarisce definitivamente il perimetro operativo dei crediti DTA ceduti secondo l’art. 43-bis del DPR 602/1973.

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