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Ordigni bellici “occasionali”: una criticità strutturale nei cantieri pubblici e privati

La mancata applicazione della Legge 177/2012 espone cittadini, lavoratori e Stato a rischi evitabili

lunedì 19 gennaio 2026 - Redazione Build News

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Il tema dei ritrovamenti “occasionali” di ordigni bellici rappresenta da anni una criticità irrisolta nel settore dei lavori pubblici e privati. Si tratta di un fenomeno che emerge con particolare frequenza nei cantieri edili, sia di piccole che di grandi dimensioni, e che continua a produrre situazioni di emergenza, costi elevati per lo Stato e rischi potenzialmente drammatici per la sicurezza di cittadini e lavoratori.

Eppure, il quadro normativo esiste. La Legge 177 del 1° ottobre 2012, che ha integrato il D.Lgs. 81/2008, ha introdotto l’obbligatorietà della Valutazione del Rischio da Rinvenimento Bellico a carico delle Stazioni Appaltanti. Una previsione chiara, che dovrebbe prevenire proprio quei ritrovamenti definiti “occasionali” solo perché frutto, nella realtà, di una sottostima o di una mancata applicazione della norma.

Valutazioni eluse o affidate a soggetti non idonei

Nella pratica, tuttavia, la legge viene frequentemente disattesa. In molti casi le Stazioni Appaltanti omettono del tutto la valutazione del rischio bellico, soprattutto nei cantieri di dimensioni ridotte, che beneficiano di una sorta di “invisibilità” amministrativa. In altri casi, la valutazione viene formalmente effettuata, ma affidata a operatori privi dei requisiti necessari, che utilizzano metodologie e strumentazioni inadeguate e non in grado di garantire l’efficacia delle analisi.

Come più volte evidenziato dalla Federata ASSOBON e da FINCO, la corretta valutazione del rischio può essere assicurata esclusivamente attraverso una bonifica bellica sistematica svolta da Imprese Specializzate e autorizzate, iscritte all’Albo istituito presso il Ministero della Difesa. Si tratta di imprese altamente qualificate, costantemente vigilate dall’Autorità competente e riconosciute anche a livello internazionale per la loro professionalità.

Il paradosso dei “ritrovamenti occasionali” e il costo per lo Stato

Il paradosso attuale è evidente: accanto a un sistema regolato e controllato, esiste un’area grigia in cui operatori non qualificati operano liberamente in un settore ad altissimo rischio. Il risultato è duplice. Da un lato, si espongono lavoratori e cittadini a pericoli concreti; dall’altro, si generano costi ingenti a carico dell’Erario.

Emblematico, in tal senso, è il caso del cantiere del nuovo teatro “Il Ferruccio” di Empoli, dove, a seguito di un’indagine preventiva insufficiente, sono state rinvenute due bombe d’aereo americane. L’intervento degli artificieri militari, l’evacuazione delle aree circostanti, la chiusura delle strade e il coinvolgimento di Prefettura e forze dell’ordine hanno comportato misure straordinarie che avrebbero potuto essere gestite in modo pianificato e meno impattante se la verifica del rischio fosse stata condotta correttamente fin dall’inizio.

In questi casi, il Committente non subisce alcuna responsabilità né sanzione, mentre tutti i costi – diretti e indiretti – ricadono sullo Stato.

L’appello alle Istituzioni e la necessità di interventi correttivi

Le criticità legate alla sottostima del rischio da ordigni bellici sono state portate all’attenzione di numerose Autorità competenti, tra cui il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare, FINCO ha formalizzato tali preoccupazioni con una comunicazione inviata il 14 gennaio 2026, anche sulla base delle segnalazioni ricevute da ASSOBON.

Per rendere finalmente effettiva la Legge 177/2012, appare oggi urgente individuare soluzioni normative e procedurali concrete. Tra le ipotesi avanzate vi sono l’attribuzione della competenza esclusiva nella valutazione del rischio bellico alle imprese iscritte all’Albo del Ministero della Difesa e l’introduzione di sanzioni nei casi in cui i ritrovamenti “occasionali” siano chiaramente riconducibili a una sottostima o a una mancata valutazione del rischio da parte delle Stazioni Appaltanti.

Solo attraverso un’applicazione rigorosa delle norme e un rafforzamento dei controlli sarà possibile ridurre drasticamente questi episodi, tutelare la sicurezza collettiva e garantire un uso più responsabile delle risorse pubbliche.

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