Decreto Omnibus, cambiano le regole fiscali per le operazioni pagate in azioni

Il decreto legislativo n. 148/2026 interviene sulla deducibilità dei componenti negativi legati ai piani di stock option, stock grant e altri strumenti basati su azioni. La deduzione viene collegata alla consegna o attribuzione degli strumenti ai beneficiari

giovedì 24 settembre 2026 - Redazione Build News

shutterstock_2186655205 Fonte: Shutterstock

Il decreto legislativo n. 148/2026 interviene sulla determinazione del reddito d’impresa e modifica, tra l’altro, la disciplina fiscale dei costi legati alle operazioni con pagamento basato su azioni.

La novità riguarda in particolare la deduzione dei componenti negativi rilevati a conto economico in relazione a operazioni disciplinate secondo l’IFRS 2, il principio contabile internazionale dedicato ai pagamenti basati su azioni.

L’intervento modifica l’articolo 95, comma 6-bis, del Tuir e punta a razionalizzare le regole già introdotte con le precedenti leggi di bilancio, definendo con maggiore precisione sia il momento in cui il costo può essere dedotto sia la misura della deduzione.

Dalla rilevazione contabile alla deduzione fiscale

Il punto centrale della nuova disciplina riguarda il momento in cui il componente negativo diventa fiscalmente deducibile.

Gli oneri imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni sono deducibili quando gli strumenti finanziari o i relativi diritti vengono effettivamente consegnati o attribuiti ai beneficiari.

Per le operazioni che prevedono opzioni, la deduzione è collegata alla quota di opzioni effettivamente esercitate. Nel caso di operazioni che determinano invece l’estinzione di una passività, la rilevanza fiscale si verifica al momento della relativa estinzione.

La norma interviene quindi sul disallineamento temporale tra la rilevazione contabile dell’onere e la sua rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Stock option, stock grant e phantom stock

La disciplina riguarda diverse tipologie di operazioni basate su azioni proprie o su azioni emesse da altre società appartenenti al gruppo.

Tra le fattispecie interessate rientrano le stock option, le assegnazioni gratuite di azioni attraverso piani di stock grant e altri strumenti finanziari, come le cosiddette phantom stock, quando determinano la rilevazione a conto economico dei relativi oneri.

L’ambito applicativo viene quindi definito in modo ampio, comprendendo le operazioni aventi a oggetto strumenti rappresentativi del capitale della società interessata o di altre società del gruppo.

La disciplina trova applicazione anche quando i componenti negativi vengono rilevati secondo l’IFRS 2 da soggetti che adottano i principi contabili nazionali, in presenza delle condizioni previste dall’Oic 11.

Come si determina il costo deducibile

Un altro elemento precisato dal decreto riguarda la quantificazione dell’onere fiscalmente deducibile.

Nel caso delle operazioni basate su opzioni, il limite viene determinato sulla base del rapporto percentuale tra il numero delle opzioni effettivamente esercitate dai beneficiari e il numero complessivo delle opzioni che hanno concorso alla formazione dell’onere rilevato nel conto economico nel corso dell’operazione.

In altre parole, la quota di costo che può essere portata in deduzione è collegata alla parte del piano che si concretizza effettivamente attraverso l’esercizio delle opzioni.

Per le stock grant, nelle quali non è prevista un’opzione da esercitare, l’onere deducibile è invece correlato all’ammontare complessivo delle opzioni o degli strumenti attribuiti ai beneficiari.

Il ruolo delle modifiche ai piani

La determinazione dell’onere deducibile deve inoltre tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nelle condizioni del piano.

Un esempio riguarda la permanenza in servizio del beneficiario durante il periodo previsto dall’operazione. Se una modifica delle condizioni determina una riduzione dell’onere complessivamente rilevato a conto economico, tale variazione incide anche sull’ammontare massimo fiscalmente deducibile.

Il valore da prendere in considerazione ai fini fiscali non è quindi necessariamente quello stimato all’avvio del piano, ma deve riflettere le successive rettifiche intervenute nel corso dell’operazione.

Rilevano anche i maggiori valori delle partecipazioni

La nuova disciplina interviene anche sulle partecipazioni detenute all’interno del gruppo.

Al momento della consegna o attribuzione dei diritti e degli strumenti ai beneficiari, gli eventuali maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati nell’ambito dell’operazione assumono rilevanza anche ai fini fiscali.

Si tratta di un ulteriore elemento attraverso il quale il decreto coordina gli effetti contabili e fiscali delle operazioni basate su azioni.

Le nuove regole dal periodo d’imposta successivo al 2025

Il differimento della rilevanza fiscale dei componenti di reddito si applica alle operazioni deliberate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

La decorrenza è quindi collegata al momento in cui l’operazione viene deliberata e non a quello in cui i relativi oneri vengono contabilizzati a conto economico.

La modifica interessa pertanto i nuovi piani che rientrano nell’ambito temporale previsto dalla norma, mentre occorre distinguere le operazioni già deliberate in precedenza sulla base delle rispettive disposizioni transitorie e della disciplina applicabile.

Nessuna modifica per l’Irap

La nuova disciplina riguarda il reddito d’impresa e non modifica, invece, le regole applicabili ai fini Irap.

Per l’imposta regionale sulle attività produttive restano valide le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni così come risultano dal bilancio.

Si conferma quindi la distinzione tra il trattamento ai fini delle imposte sui redditi e quello previsto per l’Irap.

Una disciplina più definita per i piani azionari

L’intervento del decreto legislativo n. 148/2026 completa e precisa il percorso avviato con le precedenti modifiche al Tuir sui pagamenti basati su azioni.

Per le imprese che utilizzano piani di stock option, stock grant o strumenti analoghi, assumono particolare rilievo il momento dell’attribuzione degli strumenti ai beneficiari, il numero di opzioni effettivamente esercitate e le eventuali modifiche intervenute nelle condizioni del piano.

La nuova disciplina punta così a collegare in modo più puntuale la deduzione fiscale all’effettiva realizzazione dell’operazione, definendo criteri specifici per la determinazione dell’onere rilevante ai fini del reddito d’impresa.

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