Efficientamento energetico

Fotovoltaico, la Corte costituzionale dichiara legittimo lo spalma incentivi

Dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3 del decreto “Taglia-bollette”

mercoledì 7 dicembre 2016 - Redazione Build News

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“La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), cd. “Spalmaincentivi”, nel settore dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.”

Lo ha riferito la Consulta che però non ha ancora pubblicato le motivazioni della decisione.

Ricordiamo che con l'ordinanza n. 8689 del 25 giugno 2015, la sezione III-ter del Tar Lazio ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, presentate da assoRinnovabili e dalle oltre 1.100 aziende che hanno fatto ricorso insieme all'Associazione, in merito all'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto “Taglia-bollette” (decreto legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014), rimandando la decisione finale alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza il Tar Lazio evidenziava che “all’esito del bilanciamento tra l’interesse perseguito dal legislatore e la lesione dei diritti dei fruitori delle agevolazioni, emerge la possibile irragionevolezza e la possibile assenza di proporzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost., delle norme dell’art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014 (come convertito dalla l. n. 116/2014), apparendo altresì violato anche l’art. 41 Cost., alla luce dell’irragionevole effetto della frustrazione delle scelte imprenditoriali attraverso la modificazione degli elementi costitutivi dei rapporti in essere come contrattualizzati o, comunque, già negoziati”.

Ciò in quanto, osservava il Tar Lazio, “il sistema degli incentivi perde la sua stabilità nel tempo nonostante lo stesso sia stato già individuato e predeterminato in una convenzione o contratto di diritto privato; gli investimenti effettuati non sono salvaguardati; viene meno l’equa remunerazione degli investimenti effettuati; il periodo di tempo per la percezione dell’incentivo, invariato nella misura complessiva, viene prolungato indipendentemente dalla vita media convenzionale degli impianti (lett. a); l’incentivo non è più costante per tutto il periodo di diritto, ma si riduce in assoluto per tutto il periodo residuo (lett. c) o varia in diminuzione nell’ambito del ventennio originario di durata della convenzione (lett.a) o per cinque anni (lett. b)”.

Di diverso avviso invece la Consulta, che con un pronunciamento dall'esito inaspettato ha confermato la legittimità dello spalma incentivi fotovoltaico. Ora i propugnatori del ricorso stanno valutando una azione a Strasburgo.

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