Fisco

Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: nuovo Comunicato del Presidente Anac

Chiarimenti sulle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo in presenza di trasferimenti aziendali

mercoledì 24 marzo 2021 - Redazione Build News

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Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: con un Comunicato del Presidente l’Anac fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo (art. 79, commi 10 e 11, del d.p.r. 207/2010), in presenza di operazioni di trasferimento aziendale.

Come è noto, il Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2014, aveva previsto che - al fine di determinare l’adeguato organico medio annuo delle imprese richiedenti l’attestazione - le verifiche svolte dalle SOA dovessero contemplare anche l’acquisizione in copia dei versamenti effettuati nei confronti degli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE (che ordinariamente le Imprese eseguono tramite i Modelli di pagamento unificato F24), occorrenti per dimostrare l’effettivo versamento degli importi indicati nei Modelli DM10/Uniemens.

Con il successivo Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016 (recante “Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”), l’Autorità – accogliendo una specifica richiesta proveniente da un’Associazione di categoria delle Società Organismi di Attestazione - aveva consentito che le SOA potessero utilizzare il DURC (acquisito di norma per verificare il requisito “generale” della regolarità contributiva dell’Impresa), anche come documento utile per attestare il regolare assolvimento del pagamento degli importi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens da parte dell’Impresa, al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito dall’adeguato organico medio annuo.

Quindi, potendo le SOA optare per la modalità alternativa di accertamento introdotta dal Comunicato del 9 marzo 2016, l’acquisizione dei Modelli di pagamento F24 doveva ritenersi non più essenziale per la comprova del pagamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali.

L’indicazione fornita il 9 marzo 2016 non faceva tuttavia cenno alla possibilità di esercitare la suddetta opzione anche per i versamenti effettuati dalle Imprese alle CASSE EDILI, le copie dei quali pertanto, dovevano continuare ad essere oggetto di acquisizione per gli scopi descritti.

Con l’ulteriore Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (recante alcune “Puntualizzazioni” in ordine al contenuto del precedente Comunicato), l’Autorità ha preso in considerazione i chiarimenti forniti in precedenza dall’INPS con una Circolare del 26/06/2015, con la quale l’Ente aveva precisato che il rilascio del DURC include anche la verifica della regolarità dei versamenti alle Casse edili accertata individuando le posizioni contributive anch’esse indicate nei modelli DM10/Uniemens.

Pertanto, con il Comunicato del 31 maggio 2016 è stato riconosciuto che il DURC poteva diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le Casse Edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria di attestazione.

Con tali premesse, si è potuto rilevare – nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità - una prevedibile ricorrenza della prassi introdotta con i due Comunicati, che ha esonerato le Imprese dalla produzione di una documentazione talora molto nutrita e, conseguentemente, ha sollevato le SOA dall’attività valutativa di verifica, ritenuta particolarmente onerosa.

Detta attività di vigilanza ha evidenziato, tuttavia, la necessità di fornire alcuni chiarimenti a corollario delle novità introdotte, con specifico riferimento alle istruttorie di attestazione svolte dalle SOA per quelle Imprese che si qualificano attraverso i requisiti rivenienti da trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10, del d.p.r. 207/2010.

In tali circostanze il DURC, già ordinariamente acquisito per l’Impresa attestanda, può comprovare il regolare versamento degli oneri previdenziali dovuti da quest’ultima, ma non può svolgere analoga funzione per quelli dovuti dall’Impresa cedente.

Conseguentemente, si ritiene utile precisare che in caso di trasferimenti aziendali, poiché le SOA devono comunque accertare e determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che - nella maggior parte delle ricorrenze – viene dimostrato in modo prevalente, se non integrale, dall’Impresa “dante causa”, il relativo accertamento deve essere assolto procedendo secondo le modalità originariamente indicate dal Manuale sulla Qualificazione del 2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti gli Enti Previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli DM10/Uniemens dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati dalla stessa.

Si chiarisce, altresì, che la SOA non avrà la necessità di acquisire la copia dei versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora abbia acquisito un DURC della stessa Impresa, comprovando la spendibilità - ai fini della valutazione del costo del personale - dei modelli DM10/Uniemens a suo tempo presentati dall’Impresa “dante causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.

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