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Codice Appalti e qualificazione per lavori sopra i 150mila euro: Anac ha aggiornato il manuale

Il testo del manuale è stato adeguato all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici

mercoledì 29 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Con delibera n. 413 (in allegato), approvata dal Consiglio dell’Autorità del 22 ottobre 2025, Anac ha predisposto il nuovo Manuale (in allegato) sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, adeguandolo al nuovo Codice degli Appalti.

Oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, sono stati inseriti e rivisti i singoli pronunciamenti adottati da Anac successivamente alla prima pubblicazione, aggiornando la disciplina dell’attività di attestazione, sia alla luce degli interventi del legislatore, sia del consolidarsi di pronunce giurisprudenziali, nonché delle più recenti indicazioni fornite dall’Autorità.

Poiché il legislatore ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione, si è reso potenzialmente possibile portare in valutazione ai fini della qualificazione un ramo d’azienda acquisito ben oltre i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto con la Società Organismo Attestazione (SOA), circostanza che non renderebbe più “attuali “ gli indicatori calcolati sulla base dell’atto di cessione.

Per tale motivo sono state fornite specifiche indicazioni per casi in cui l’impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula dell’atto di cessione; in tal caso l’impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco temporale, requisiti propri nell’ambito di attività del ramo di azienda acquisito. Il termine di sei mesi, infatti, si ritiene congruo affinché possa ritenersi possibile la piena integrazione nel proprio complesso aziendale del ramo acquisito.

Ricorso all’istituto dell’avvalimento

Anac ha ritenuto opportuno, inoltre, fornire specifiche indicazioni riguardo il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice riguardo l’utilizzo di tale istituto in gara e del consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Autorità ha introdotto due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare – in capo all’impresa ausiliaria priva di attestazione - i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell’ausiliata.

Una condizione preliminare riguarda l’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell’ausiliata; la seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d’azienda.
In coerenza con tali due condizioni, Anac ha ritenuto opportuno stabilire in sette anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l’arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell’ausiliaria.

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