Con la risposta n. 297 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle agevolazioni “prima casa”, precisando come debbano essere applicate dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025. La norma ha ampliato da uno a due anni il tempo massimo per rivendere l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, ma questo prolungamento — chiarisce l’Amministrazione finanziaria — non si estende automaticamente al credito d’imposta previsto in caso di riacquisto.
Il contribuente che ha sollevato il quesito aveva usufruito delle agevolazioni nel 2014, venduto l’immobile nel 2024 e ora intende acquistare una nuova casa. Chiede quindi se il termine di due anni, introdotto per la sola rivendita dell’immobile precedente, possa essere applicato anche al periodo concesso per maturare il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge 448/1998.
La risposta è negativa: le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia.
Cosa cambia con il Bilancio 2025
La disciplina richiamata dall’Agenzia stabilisce che l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa”, se rispettate specifiche condizioni, si applica nella misura ridotta del 2%. Con le modifiche introdotte dalla manovra, chi acquista una nuova abitazione può conservare i benefici fiscali purché venda quella già posseduta entro due anni. L’estensione del termine ha lo scopo di facilitare il passaggio verso una casa diversa e sostenere il mercato immobiliare.
Credito d’imposta: regole invariate
Diverso il funzionamento del credito d’imposta legato al riacquisto di una nuova abitazione. Questa agevolazione spetta solo se il contribuente procede al nuovo acquisto entro un anno dalla vendita della precedente “prima casa”. L’importo maturato corrisponde all’imposta pagata sul primo acquisto, entro il limite dell’imposta dovuta sul secondo.
L’Agenzia ribadisce che il nuovo termine di due anni riguarda esclusivamente la rivendita dell’immobile già posseduto e non modifica le scadenze previste per accedere al credito d’imposta.
Nella precedente risposta n. 197/2025 era già stato chiarito che il maggior termine introdotto non ostacola la possibilità di beneficiare del credito, purché l’immobile originario venga ceduto entro due anni dal nuovo acquisto.
Nessuna estensione automatica per il riacquisto
In sintesi, il raddoppio del tempo a disposizione per vendere l’immobile agevolato non implica un analogo allungamento del periodo utile per il nuovo acquisto. Le agevolazioni fiscali, sottolinea l’Agenzia, devono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, senza interpretazioni estensive.