Con la risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che per i contratti di locazione registrati in via telematica, anche quest’anno è possibile indicare, in dichiarazione, gli estremi di registrazione - data, serie numero e codice ufficio - in alternativa al codice identificativo.
“Nei modelli 730/2016 e Unico PF 2016, approvati rispettivamente con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 e del 29 gennaio 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica, è prevista l’indicazione, nella sezione seconda del quadro B, del codice identificativo del contratto di locazione registrato in via telematica in luogo degli estremi del contratto”, ricorda l'amministrazione finanziaria nella risoluzione.
“Alcuni operatori hanno rappresentato delle difficoltà a reperire il codice identificativo per i contratti di locazione meno recenti, atteso che fino alle dichiarazioni delle scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni).
Ciò considerato, per rendere più agevole l’effettuazione degli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest’anno l’utilizzo delle precedenti modalità espositive. In tal modo i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e Unico PF 2016 (redditi 2015), in alternativa al codice identificativo del contratto, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione (data, serie numero e codice ufficio)”.
Il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l’applicazione presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm.
Gli estremi di registrazione (o il codice identificativo) del contratto di locazione devono essere riportati nella sezione seconda del quadro B del 730 (ovvero RB di Unico), la cui compilazione è richiesta nei seguenti casi:
- opzione per l’applicazione della cedolare secca;
- riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a canone “concordato” o è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a persone residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.