Normativa

Difformità esecutiva: l'illegittimità dell'opera non rende illegittimo il titolo edilizio

Cgars: l'inottemperanza rende illegittimo non il titolo in sé, bensì la costruzione per come effettivamente realizzata. È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio in ragione della riscontrata inottemperanza, in seguito alla realizzazione dell'opera, delle condizioni poste

martedì 22 luglio 2025 - Alessandro Giraudi

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Con la sentenza n. 447/2025, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Sezione giurisdizionale) si è pronunciato su un ricorso contro il Comune di Palma di Montechiaro, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2988/2022.

Il suddetto Comune aveva rilasciato ai ricorrenti la concessione edilizia n. 6 del 9 febbraio 2012, per eseguire lavori di ristrutturazione del fabbricato ubicato nel predetto Comune, destinato ad attività artigianale (lavorazione di marmi), ponendo la condizione che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità all’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento-U.O. VII in data 17.01.2012, ed al Nulla Osta già rilasciato dallo stesso Ente in data 03.04.2003.

I lavori erano stati ultimati in data 8 settembre 2014. A seguito di sopralluogo eseguito il 27 maggio 2015, i funzionari comunali avevano rilevato asserite non conformità delle opere realizzate rispetto alla condizione riportata nel titolo edilizio.

I ricorrenti quindi impugnavano il provvedimento del Comune di Palma di Montechiaro dell’8 febbraio 2016, notificato il 9 febbraio 2016, di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 6/2012.

Il citato provvedimento di annullamento in autotutela era motivato sulla non ottemperanza delle condizioni riportate nel titolo edilizio n. 6/2012.

Il T.a.r. per la Sicilia – respinta ripetutamente la domanda cautelare (più volte reiterata) con ordinanze n. 684 del 2016, n. 1380 del 2019 e n. 250 del 2021 – con la successiva e gravata sentenza n. 2988 del 2022 ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Cgars: l'inottemperanza rende illegittimo non il titolo in sé, bensì la costruzione per come effettivamente realizzata

Con la citata sentenza n. 447/2025, il Cgars ha ritenuto fondato il settimo motivo del ricorso di primo grado. “Infatti il gravato provvedimento comunale ha violato il canone di ragionevolezza e di proporzionalità laddove – a fronte dell’accertamento di opere eseguite in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata della Soprintendenza di Agrigento (accertamento che esula dal perimetro del presente giudizio) – ha proceduto sic et simpliciter all’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 6/2012, anziché limitarsi ad ordinare la demolizione delle opere che sarebbero state eseguite in contrasto alle condizioni prescritte dal citato titolo edilizio”, osserva il Cgars, che aggiunge: “In disparte il fatto che il gravato provvedimento di autotutela, adottato a distanza di due anni dalla fine dei lavori, non ha nemmeno esplicitato la sussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico sottese alla decisione di annullare in toto il titolo edilizio in questione, in violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Collegio rileva che, in generale, la mancata osservanza di prescrizioni contenute nel titolo edilizio (nella specie, essenzialmente quelle estetiche richieste dalla Soprintendenza), non rende illegittimo il titolo in sé, né dunque ne consente la rimozione in autotutela. 

Nel caso di specie il titolo edilizio, pur se disatteso dal titolare, in sé era e resta legittimo, illegittima essendo stata, piuttosto, la costruzione (perché più o meno diversa da quella autorizzata) per come effettivamente realizzata: pertanto l’esercizio dei poteri repressivi verso quest’ultima (e.g.: l’ordinanza di demolizione di quanto realizzato in difformità dal titolo) realizza pienamente l’interesse pubblico, giacché rende possibile – nei congrui casi, che tuttavia, secondo il principio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., non compete in questa sede verificare, finché non saranno stati esercitati i pertinenti poteri amministrativi, diversi dall’annullamento del titolo edilizio legittimo, ma infedelmente eseguito – l’eventuale conformazione al titolo edilizio di quanto realizzato in difformità da esso (così correttamente declinandosi, altresì, i principi di proporzionalità dell’intervento repressivo dell’amministrazione e del c.d. minimo mezzo atto a realizzare la causa attributiva del potere pubblico)”. 

Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,  in parziale riforma della sentenza impugnata (a eccezione della parte già passata in giudicato), accoglie il settimo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Palma di Montechiaro prot. n. 4371 dell’8 febbraio 2016, e fatta salva l’ulteriore attività amministrativa di repressione dell’abuso realizzato. 

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