Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un’Unione di Comuni del Centro Italia, in merito ad un’istanza di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA, Freedom of Information Act), l'Autorità nazionale anticorruzione, con un Parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 9 luglio 2025, ha precisato che “in via generale, l’interesse del richiedente non deve essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, tenuto conto che la norma riconosce a 'chiunque' il diritto di accesso senza doverne spiegare le ragioni”.
Dunque, per quanto riguarda il diritto di accesso civico generalizzato agli atti, non c’è dovere di spiegare le ragioni, e non è necessario avere un interesse diretto. “La circostanza che l’interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non per questo rende inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale. Non si deve confondere da questo punto di vista la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto, come detto, certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede”, chiarisce l'Autorità.
Non ammesse limitazioni temporali
“L’accesso generalizzato differisce dall’accesso civico ‘semplice’ in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dalla normativa”, spiega l'Anac. Pertanto, “non è legittimo un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa. In quest’ottica, l’amministrazione non potrebbe negare l’ostensione sulla base che gli atti o i dati richiesti siano risalenti nel tempo, potendo al più valutare se la relativa ricerca possa arrecare pregiudizio al buon andamento, intralciando il funzionamento dell’ente. È possibile negare solo richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione”.
L’istituto “risponde ad un principio generale di trasparenza ed intende garantire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, al fine di promuoverne il buon andamento nonché la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico”, ricorda l'Autorità nazionale anticorruzione.