Con la sentenza n. 112 depositata il 18 luglio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in tema di ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) nella parte in cui richiede, per ottenere l’esenzione dall’ICI, che non solo il possessore dell’immobile, ma anche i suoi familiari, vi dimorino abitualmente.
L’ICI, come l’IMU, è un’imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili e non dipende dalle caratteristiche personali del contribuente, ossia dal suo status, ma attribuisce rilievo esclusivamente all’elemento oggettivo dell’immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.
Nell’abitazione principale, infatti, dimora abitualmente il contribuente ma non necessariamente anche i familiari: sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte.
Perciò, secondo la Consulta la disposizione che richiede, ai fini dell’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale, non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, è illegittima perché si risolve in una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, in violazione dei principi di eguaglianza davanti al Fisco e di tutela della famiglia.