Il portale web della Giustizia Amministrativa segnala due interessanti e recenti sentenze: la n. 3992/2023 del Consiglio di Stato e la n. 8721/2023 del Tar Lazio.
REQUISITI DISTINTIVI TRA FRANGISOLE E SERRA FOTOVOLTAICA AI FINI DELLA TARIFFA PREMIALE PREVISTA PER QUEST’ULTIMA TIPOLOGIA (sentenza n. 3992/2023 del Consiglio di Stato). Premesso che il quarto conto energia di cui al d.m. 5 maggio 2011 prevede una tariffa premiale per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, e che le regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti adottate dal GSE ai sensi del detto decreto recano la definizione di “serra fotovoltaica”, distinguendola dal “frangisole”, essendo quest’ultimo “struttura collegata alle superfici verticali di edifici, atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti”, mentre la serra fotovoltaica è definita come “struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili”, va ribadito che la definizione di serra fotovoltaica non prevede tra gli elementi costitutivi che le chiusure, sebbene stagionalmente rimovibili, siano ancorate al manufatto mediante agganci fissi, né che siano montati teli laterali al momento del sopralluogo.
PREMIALITÀ IN CASO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON RIMOZIONE DELLA PRECEDENTE COPERTURA IN AMIANTO (sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio). La premialità di cui all’art. 14 comma 1 lett. c) del d.m. del 5 maggio 2011, prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, va riconosciuta anche qualora la rimozione dell’eternit o amianto riguardi porzioni omogenee di copertura; è pertanto illegittimo l’atto con cui la p.a. nega il premio in questione in caso di realizzazione dell’impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria.