Le somme trattenute dalle Comunità energetiche rinnovabili (CER) sugli incentivi riconosciuti agli associati non sono soggette a IVA e non hanno natura commerciale. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 22/2026, che fa luce su un tema rilevante per il funzionamento e la sostenibilità economica delle CER.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali trattenute non costituiscono un corrispettivo per servizi aggiuntivi, non danno luogo a un rapporto sinallagmatico e non attribuiscono alcun beneficio ulteriore agli associati rispetto alle finalità istituzionali della comunità energetica.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento trae origine da un interpello presentato da un ente del Terzo settore, iscritto al RUNTS, che opera come soggetto facilitatore e, in prospettiva, come organizzatore e gestore di Comunità energetiche rinnovabili.
I facilitatori svolgono attività di consulenza, accompagnamento e supporto alla costituzione delle CER, che sono aggregazioni di famiglie, enti e imprese finalizzate alla condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, beneficiando dei relativi meccanismi incentivanti.
L’ente ha rappresentato di svolgere attività istituzionali di carattere informativo e divulgativo, destinate ad evolversi nella gestione operativa delle CER, restando comunque nell’ambito delle attività di interesse generale.
Gli incentivi del GSE e la redistribuzione agli autoconsumatori
Tra le entrate della comunità rientrano i contributi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che vengono riconosciuti direttamente alla CER in qualità di referente dei rapporti tra produttori e consumatori finali. In particolare, si tratta:
- della tariffa premio sull’energia condivisa;
- del contributo ARERA, finalizzato al rimborso di specifiche componenti tariffarie.
Questi importi vengono successivamente redistribuiti agli associati autoconsumatori. Tuttavia, la gestione delle configurazioni di autoconsumo comporta costi tecnici e amministrativi crescenti, sempre connessi alle finalità istituzionali dell’ente.
Trattenute sugli incentivi: niente IVA e niente attività commerciale
Nel caso in cui le quote associative non siano sufficienti a coprire tali oneri, l’ente ha prospettato la possibilità di trattenere una parte degli incentivi prima della loro distribuzione agli associati. Da qui il dubbio se tali somme potessero essere considerate corrispettivi specifici e quindi rientrare tra le attività commerciali soggette a IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso questa interpretazione, chiarendo che:
- le trattenute non hanno natura commerciale;
- non rappresentano il pagamento di servizi ulteriori rispetto all’attività istituzionale della CER;
- sono finalizzate esclusivamente a coprire i costi di gestione e a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’associazione.
In sostanza, l’effetto è analogo a quello che si avrebbe se gli incentivi fossero interamente riversati agli associati e successivamente richiesto loro un conguaglio della quota associativa.
Esclusione dal campo IVA
Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che le trattenute operate dalle Comunità energetiche rinnovabili sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto prive dei presupposti oggettivi dell’imposta.
Il chiarimento rappresenta un punto fermo importante per le CER e per gli enti del Terzo settore coinvolti nella transizione energetica, offrendo maggiore certezza sul trattamento fiscale degli incentivi e sulla sostenibilità dei modelli di gestione delle comunità energetiche.
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