Con un'istanza di interpello, la Regione Liguria ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di chiarire se, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in ipotesi di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo sottoscritto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, successivamente alla seconda scadenza, venga rinnovato tacitamente ai sensi dell’articolo 1597 c.c., l’attestato di prestazione energetica (APE) scaduto durante la vigenza del contratto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione tacita del contratto medesimo.
Con l'interpello n. 30213 del 17 febbraio 2025, il Direttore Generale del Dipartimento Energia del MASE ha affermato che, “nell’ipotesi di contratto di locazione di unità immobiliari a uso abitativo sottoscritto nelle formule previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, rinnovato tacitamente ex art. 1597 c.c. successivamente alla seconda scadenza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’attestato di prestazione energetica scaduto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto”. Questa interpretazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è ritenuta non condivisibile da Confedilizia, che ha pubblicato un articolo su ItaliaOggi di Mercoledì 2 Luglio.
Confedilizia: "Non convince l'interpretazione del MASE"
Nell'articolo la Confederazione italiana della proprietà edilizia ricorda che la disposizione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 “ha previsto il rilascio dell’Ape per le unità immobiliari locate a 'un nuovo locatario'. Ha inoltre stabilito che nei 'nuovi contratti di locazione' soggetti a registrazione sia inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiari di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica degli edifici, ivi incluso l’attestato in discorso che è valido al massimo per 10 anni (al netto di interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’immobile)”.
“Il dubbio interpretativo che si chiedeva di sciogliere, dunque, è se il riferimento al 'nuovo locatario' e ai 'nuovi contratti di locazione' sia da intendersi nel senso che l’obbligo di ottenere l’Ape sussista esclusivamente al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione ovvero anche al momento del rinnovo tacito del contratto, ove l’attestato non sia più valido perché scaduto. Il Ministero si è espresso in quest’ultimo senso. Ma tale interpretazione non convince”, sostiene Confedilizia. “E ciò, in breve, in quanto l’espressione 'nuovo locatario' non può che riferirsi, all’evidenza, ad un diverso conduttore rispetto a quello che da anni occupa l’immobile. Il tutto, con l’ulteriore precisazione che ogni Regione ha potestà legislativa in materia, sicché occorre verificare, in relazione all’obbligo di dotazione e rilascio dell’attestato di prestazione energetica, cosa sia previsto nei singoli territori”, conclude la Confederazione.
Leggi anche: “Immobili in locazione e rinnovo dell’attestato di prestazione energetica scaduto: chiarimenti dal MASE”