Ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispondendo il 22 luglio scorso a due quesiti presentati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all’ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.
I due quesiti
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha formulato i seguenti quesiti:
1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;
2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell’utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all’operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l’industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l’utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.
I chiarimenti del MASE
Premesso che il quadro normativo applicabile è riassumibile in tre provvedimenti – a) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l’articolo 184-ter; b) Decreto del MASE 28 giugno 2024, n. 127; c) Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 – con riferimento al primo quesito il MASE osserva che “occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”, subordinando lo stesso all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all’allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall’articolo 5 del medesimo decreto secondo il quale:
“L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 (recupero ambientale) è sottoposto alle procedure semplificate (…) a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.
d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito”.
Tale forma di recupero differisce, quindi, in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate”, osserva il MASE, secondo il quale “non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell’istanza, secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024. Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste”.
Le considerazioni sopra richiamate “valgono anche per il secondo quesito posto”, precisa il MASE.
In conclusione, la risposta del Ministero rappresenta dunque “come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006”.
In allegato il testo integrale della risposta del MASE.