Fisco

Nuova categoria catastale per fibra ottica e banda ultralarga: chiarimenti dalle Entrate

Per i nuovi immobili dal 1° luglio 2016 non è più obbligatoria la dichiarazione in catasto. Per quelli già iscritti dal 3 luglio 2017 è possibile presentare un atto di aggiornamento per richiedere l’attribuzione della nuova categoria catastale F/7 senza attribuzione di rendita

giovedì 8 giugno 2017 - Redazione Build News

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Per i nuovi immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, dal 1° luglio 2016 non è più obbligatoria la dichiarazione in Catasto. Per quelli già iscritti, a seguito della modifica della procedura Docfa, dal 3 luglio 2017 è possibile presentare un atto di aggiornamento per richiedere l’attribuzione della nuova categoria catastale, denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della rendita.

È quanto chiarisce la circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che fornisce indicazioni sulle modalità di iscrizione in catasto di beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 33/2016.

QUALI INFRASTRUTTURE VANNO CENSITE IN CATASTO E QUALI NO. Il Dlgs n. 33/2016 ha escluso dal concetto di “unità immobiliare” gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, comprese le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga. Per le infrastrutture di questo tipo che risultano già iscritte in catasto, è possibile, quindi, presentare un atto di aggiornamento per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita). Per le nuove realizzazioni, invece, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7 senza attribuzione di rendita) rappresenta una facoltà - generalmente connessa all’eventuale costituzione o trasferimento di diritti reali che richiedono l’identificazione catastale del bene - e non più, quindi, un obbligo.

Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.

In allegato la circolare Entrate n. 18/E del 8 giugno 2017

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