Diventano operative le procedure per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per contenere gli effetti dell’aumento del costo del gasolio. Con la risoluzione n. 40 del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7082, da utilizzare per la compensazione dell’agevolazione attraverso il modello F24.
Il contributo straordinario è previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026. Le modalità attuative erano state definite dal decreto interministeriale del 23 maggio 2026, adottato con il coinvolgimento dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
A chi spetta il credito d’imposta
La misura è rivolta alle imprese che hanno sede legale o una stabile organizzazione in Italia e svolgono le attività di trasporto comprese nell’ambito di applicazione della normativa.
L’agevolazione punta a ridurre l’impatto economico del rincaro del carburante sui costi operativi delle aziende interessate. L’accesso al beneficio e il relativo importo dipendono dalle condizioni previste dalla disciplina e dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate.
L’elenco delle imprese ammesse costituisce infatti il riferimento per le verifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria prima di consentire la compensazione.
Modello F24, compensazione entro il 31 dicembre 2026
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. La scadenza prevista per la fruizione è il 31 dicembre 2026, termine entro il quale le imprese beneficiarie dovranno utilizzare l’importo riconosciuto.
Il modello deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’invio mediante canali differenti non è ammesso e comporta lo scarto dell’operazione.
Per le aziende interessate è quindi importante verificare preventivamente la disponibilità del credito e predisporre correttamente la delega di pagamento, tenendo conto dei tempi necessari per l’invio e per i controlli automatici.
Come compilare il modello F24 con il codice tributo 7082
Per utilizzare il bonus carburante, il codice tributo 7082 deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”.
Qualora sia necessario restituire, totalmente o parzialmente, un importo già fruito, lo stesso codice va invece indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, utilizzando il formato a quattro cifre “AAAA”. Il dato deve corrispondere a quello risultante dal cassetto fiscale del contribuente.
La corretta compilazione dei campi è essenziale per consentire all’Agenzia delle Entrate di associare il versamento al credito riconosciuto e verificare la coerenza delle informazioni inserite.
Cassetto fiscale, verifiche sull’importo disponibile
Le imprese possono consultare nel proprio cassetto fiscale l’ammontare del credito effettivamente utilizzabile. L’importo disponibile è determinato sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate.
Prima di accettare la compensazione, l’Amministrazione finanziaria controlla che il contribuente risulti nell’elenco dei beneficiari e che la somma indicata nel modello F24 non ecceda il credito riconosciuto.
La verifica tiene conto anche di eventuali modifiche successive alla posizione del beneficiario, comprese le revoche del contributo disposte dal Ministero competente.
Quando l’F24 viene scartato
Il modello F24 può essere respinto se l’impresa non risulta tra i beneficiari comunicati dal Ministero oppure se l’importo portato in compensazione supera il credito disponibile.
Anche le eventuali variazioni o revoche del beneficio possono incidere sull’esito dei controlli. Per evitare errori, le aziende sono quindi chiamate a verificare i dati presenti nel cassetto fiscale e a utilizzare esclusivamente gli importi effettivamente riconosciuti.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate completa così il quadro operativo dell’agevolazione, indicando il codice necessario e le procedure da seguire per la fruizione del credito entro la fine del 2026.
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