Fisco

Nuovo bonus prima casa per gli under 36: pronto il codice per l’utilizzo in compensazione

L'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6928”

mercoledì 27 ottobre 2021 - Redazione Build News

1_a_b_a-agenzia-entrate-j-k

Gli acquirenti della “prima casa”, che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e scelgono, nel caso di cessioni soggette a Iva, tra le varie modalità possibili, di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, disposto a loro favore dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 64, comma 7, Dl n. 73/2021), pari all’Iva versata per l’acquisto dell’abitazione, dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo “6928” istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 62 di oggi, 27 ottobre 2021.

Chiarimenti sulle modalità applicative del pacchetto delle agevolazioni previste dai commi 6-10 dell’articolo 64 del Dl n. 73/2021 per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, sono state forniti dalla amministrazione finanziaria con la circolare n. 12/2021 (LEGGI TUTTO).

In particolare, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all'acquisto. Il bonus, nello specifico, può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o, ancora, utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

Il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022.

Ciò detto, con la risoluzione n. 62/2021, l’Agenzia delle entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della parte di credito d’imposta non fruito con le altre modalità possibili, ha istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

L’identificativo deve essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione “Erario”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto di acquisto della casa, nel formato “AAAA”.

Direttiva Case Green, il JRC: ai privati fino al 70% dei costi per la riqualificazione energetica

Un'analisi del centro di ricerca della Commissione europea evidenzia che gli incentivi... Leggi


Legionella nei condomini: arriva la guida gratuita per cittadini e amministratori

Un documento tecnico-operativo per prevenire i rischi negli impianti idrici domestici e... Leggi

Potrebbe interessarti
Attualità
Cartelle esattoriali, ripartono le notifiche: allarme per i contribuenti e nodo rottamazione

Dopo la pausa estiva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intensifica gli invii delle intimazioni...



Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore