Sentenze

Piano di lottizzazione e eccedenza volumetrica: i chiarimenti del Consiglio di Stato

Palazzo Spada afferma un principio che rileva anche con riferimento al titolo successivamente rilasciato in sanatoria

giovedì 9 novembre 2017 - Redazione Build News

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“Allorquando un piano di lottizzazione consente la realizzazione di una complessiva volumetria e vi sia stato il rilascio di titoli edilizi ai vari interessati con l’attribuzione pro quota delle assentite volumetrie, ciascuno di essi – qualora risultino (come nella specie) i lavori in corso - ha l’onere di verificare che i titoli ottenuti da altri (e le relative opere) non incidano negativamente sulla volumetria ulteriormente realizzabile.”

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sezione sesta) nella sentenza n. 4931/2017 pubblicata il 25 ottobre.

La fattispecie in esame, osserva Palazzo Spada, “si caratterizza per il fatto che l’originario piano di lottizzazione e le relative convenzioni sono stati seguiti dai relativi titoli edilizi e dalla realizzazione dei lavori, aventi oggettivamente una loro stretta connessione.

Poiché con tali atti era stata determinata una complessiva volumetria realizzabile, da ripartire in ragione di quanto formalmente previsto, ciascun interessato (sia esso una persona giuridica o una persona fisica) – in quanto pienamente consapevole della realizzazione dei lavori in corso in loco e del loro specifico andamento - aveva l’onere di verificare che la realizzazione, da parte di altri, di un eccesso di volumetria andava – in ipotesi - ad incidere negativamente su quella individualmente realizzabile”.

Tale principio “rileva anche con riferimento al titolo successivamente rilasciato in sanatoria”.

Infatti, “poiché va considerato insuperabile il limite volumetrico fissato con il piano di lottizzazione (nel senso che il Comune non può consentire la realizzazione di ulteriori volumi, se rilascia a uno degli interessati un titolo in sanatoria che esauriscano quelli realizzabili), ciascun soggetto interessato alla sua esecuzione aveva l’onere di verificare che attività costruttive altrui non limitassero quelle proprie”.

La sentenza n. 4931/2017 del Consiglio di Stato

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