Con l’ordinanza n. 3431 del 16 febbraio 2026, la Corte di cassazione interviene su un tema rilevante in materia tributaria, stabilendo che la proposta di compensazione volontaria tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo è idonea a interrompere la prescrizione.
Secondo i giudici, non è necessaria una richiesta formale di pagamento: è sufficiente un atto che manifesti chiaramente la volontà del creditore di esercitare il proprio diritto.
Il caso: dalla prescrizione al ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un’intimazione di pagamento notificata a un contribuente per tre cartelle esattoriali relative a imposte arretrate, tra cui Irpef e Ilor.
Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo l’intervenuta prescrizione del credito. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine prescrizionale.
Successivamente, anche la Commissione tributaria regionale aveva confermato questa interpretazione, evidenziando l’assenza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella.
A quel punto, l’Agente della riscossione ha presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione.
Il principio affermato dalla Cassazione
Al centro della pronuncia vi è l’interpretazione dell’articolo 2943 del codice civile in materia di interruzione della prescrizione.
La Corte ha ribadito un orientamento già consolidato: un atto interruttivo non deve necessariamente consistere in una richiesta formale o in un’intimazione di pagamento, ma può essere rappresentato anche da una semplice dichiarazione che esprima, in modo chiaro, l’intenzione di esercitare il diritto.
In questo contesto, la proposta di compensazione prevista dall’articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973 viene considerata pienamente idonea a produrre effetti interruttivi.
Quando un atto è davvero interruttivo
Per essere efficace, un atto deve comunque contenere elementi precisi, come l’indicazione del soggetto obbligato e la manifestazione di una pretesa creditoria.
Non sono invece sufficienti semplici solleciti o comunicazioni prive di una chiara richiesta o di un contenuto che evidenzi la volontà di far valere il diritto.
La giurisprudenza distingue quindi tra atti meramente informativi e atti che, pur senza formalismi, risultano idonei a costituire in mora il debitore.
La proposta di compensazione come esercizio del diritto
Nel caso specifico, la proposta inviata dall’Agente della riscossione al contribuente prevede la possibilità di compensare il credito d’imposta con il debito iscritto a ruolo.
Secondo la Cassazione, tale comunicazione manifesta in modo inequivocabile la volontà di recuperare il credito, anche se offre una modalità alternativa di estinzione del debito.
Inoltre, il fatto che l’atto preveda la ripresa dell’azione di recupero in caso di mancata adesione rafforza ulteriormente il suo valore giuridico.
Implicazioni per contribuenti e operatori
La decisione della Corte di cassazione ha un impatto significativo sia per i contribuenti sia per gli operatori del settore fiscale e legale.
Da un lato, amplia il novero degli atti idonei a interrompere la prescrizione; dall’altro, richiama l’attenzione sulla necessità di valutare con attenzione ogni comunicazione ricevuta dall’Agente della riscossione.
Anche atti apparentemente “negoziali”, come una proposta di compensazione, possono infatti produrre effetti rilevanti sotto il profilo della decorrenza dei termini.