Attualità

Proposta di legge Professione costruttore edile: il parere di FINCO

Importante per la Federazione l’ambito della norma onde non si ingenerino malintesi ed estensioni applicative non pertinenti con i conseguenti aggravi burocratici e procedurali per le imprese di altri settori

lunedì 5 maggio 2025 - Redazione Build News

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La Federazione Finco indirizza agli onorevoli firmatari della proposta di legge relativa alla professione di costruttore edile una lettera in merito alla proposta di legge. Di seguito riportiamo il testo integrale:

"Apprendiamo della Vostra proposta di legge in materia di regolamentazione dell’accesso all’attività d’impresa nel settore dell'edilizia.

Si tratta di un tema affrontato a più riprese nel tempo circa il quale non possiamo che ribadire quanto sovente sottolineato ( fin dai tempi in cui Finco faceva ancora parte di Confindustria - ora non più) e cioè che, fatta salva la nostra assoluta adesione al principio della qualificazione delle imprese edili, occorre necessariamente considerare tale tema sotto anche diverse angolazioni di attenzione.

Attenzione che non fu tributato all'argomento in occasione della presentazione di analoghi disegni di legge nel 2010\2011 di cui all’atto Senato 2663 già Atto Camera 60 ed abbinati nonché della proposta di legge 2306, testo unificato - Realacci, Zacchera, Marchi, Fava, Stradella.

Questi provvedimenti non furono poi licenziati , forse non a caso. In particolare occorre evitare che tale normativa si applichi a settori che non appartengono prevalentemente al comparto edile.

L’edilizia è infatti una parte, certamente importante ma non omnicomprensiva, del settore delle costruzioni.

Occorre altresì evitare che le imprese siano gravate da ulteriori passaggi burocratici ove non necessari.

In questo senso la costituzione ( articolo 3) di Sezioni speciali per l’edilizia all’interno delle Camere di Commercio non sembra andare nella suddetta direzione di semplificazione ed anzi appare più utile a realizzare banche-dati a scopi potenzialmente esuberanti i principi del provvedimento in questione e più potenzialmente volti a controlli incrociati sull’adesione alle Casse edili, anzi a quelle previste dai contratti firmati dalle organizzazioni "comparativamente" più rappresentative ( che ,sole, hanno voce in capitolo, all'articolo 11 , sui sistemi premiali) e dei relativi Enti bilaterali. Mettendo ancora una volta, sempre potenzialmente, un asset pubblico a servizio di un Ente privato.

La Proposta di legge in questione all’articolo due dispone, non condivisibilimente, un ampio campo di applicazione anche particolareggiata che dovrebbe sottostare alla disciplina prevista per il costruttore edile.

Il non utilizzare come discriminante il mezzo più semplice e chiaro (l’appartenenza contrattuale dell'impresa al CCNL edile industriale ed artigiano) creerebbe non poche problematiche.

Riteniamo quindi della massima importanza che venga esattamente delimitato l’ambito della norma onde non si ingenerino malintesi ed estensioni applicative non pertinenti con i conseguenti aggravi burocratici e procedurali sopra richiamati per le imprese di altri settori che a vario titolo partecipano alle attività delle costruzioni. Nonche', più in generale, per una parte non così irrilevante di piccole imprese oggi "inconsapevoli” perché la norma non è uscita ma che domani potrebbero essere “stupefatte", per l’adozione di un meccanismo non certo di semplificazione.

In sostanza, lo si ribadisce, dovrebbero tassativamente restare escluse le attività svolte da imprese che non applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia.

Diversamente, altre tipologie di imprese, che edili non sono, rischierebbero di dover sottostare ad un sistema pensato per gli edili, con corsi di formazione organizzati da enti bilaterali dell’edilizia e iscrizione alla specifica istituenda sezione camerale .

La positiva valutazione circa la necessità di regolamentazione di una professione, certo importante quale quella del costruttore edile, non può spingersi ad un processo di “edilizzazione forzata“ di interi comparti - che peraltro vanno sempre più in direzione off site e di industrializzazione dei medesimi - la cui attività finisce più o meno direttamente in cantiere ma che imprese edili non sono e che in molti casi hanno già barriere di ingresso molto elevate (si pensi al settore della carpenteria metallica in genere e per la costruzione di ponti, al restauro di beni culturali eccetera).

Lo specifico riferimento poi , nell’articolo 2b , alle opere speciali OS 2a onde ricomprendere nell’ambito di applicazione del provvedimento anche tutto il restauro di bbcc penalizzerebbe anzi la qualificazione e la sicurezza dato che , ad esempio , nel settore del restauro citato la sinistrosità in cantiere è assolutamente irrilevante anche e proprio in ragione della qualificazione delle relative imprese ( che applicano un contratto non a caso ad hoc e non quello edile)".

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