Dal 1° gennaio 2026 cambiano in modo significativo le regole sulla rateizzazione delle plusvalenze per le imprese. La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, commi 42 e 43) interviene infatti sull’articolo 86 del Tuir, riscrivendo in parte la disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali e patrimoniali.
L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato rafforzare il principio di competenza, dall’altro limitare l’accesso alla rateizzazione ai soli casi ritenuti strutturali e non speculativi, semplificando al contempo il calcolo dell’Ires.
Il regime previgente: ampia facoltà di rateizzazione
Prima dell’intervento normativo, le imprese potevano scegliere di rateizzare le plusvalenze relative ai beni strumentali posseduti da almeno tre anni (due anni per i diritti alle prestazioni degli atleti nelle società sportive professionistiche), distribuendole in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, fino a un massimo di quattro esercizi.
La stessa possibilità era riconosciuta anche alle immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali negli ultimi tre bilanci. Questa impostazione rappresentava una deroga al principio di competenza, consentendo di diluire nel tempo l’impatto fiscale della plusvalenza e favorire il reimpiego delle risorse in nuovi investimenti.
Le novità del Bilancio 2026: tassazione immediata come regola generale
Con la modifica del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir, la rateizzazione diventa ora un’eccezione. La regola generale è la tassazione integrale della plusvalenza nell’esercizio di realizzo, ai fini Ires.
La possibilità di distribuire l’imponibile su più anni resta ammessa solo in due casi specifici:
- Cessione di azienda o ramo d’azienda, a condizione che il complesso aziendale sia stato posseduto per almeno tre anni
- Società sportive professionistiche, limitatamente alla quota di plusvalenza incassata in denaro derivante dalla cessione dei diritti alle prestazioni dell’atleta, purché tali diritti siano stati posseduti per almeno due anni
Tutte le altre plusvalenze, comprese quelle su titoli e partecipazioni iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, devono essere tassate integralmente nell’anno di realizzo.
Le finalità della riforma: investimenti reali e coerenza con il bilancio
La scelta del legislatore appare orientata a premiare gli investimenti duraturi e strutturali, come la cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, e a scoraggiare operazioni di natura meramente speculativa.
Allo stesso tempo, la riforma mira ad avvicinare ulteriormente la determinazione del reddito fiscale alle risultanze del bilancio, eliminando molte delle variazioni fiscali legate alla scelta di rateizzare. La plusvalenza viene così tassata nello stesso periodo in cui è rilevata civilisticamente, in coerenza con il principio di derivazione.
Resta ferma, naturalmente, la necessità di operare le opportune variazioni fiscali qualora il valore fiscale del bene differisca da quello contabile.
Plusvalenze PEX escluse dalla riforma
Non subiscono modifiche le plusvalenze che rientrano nel regime di participation exemption (PEX) di cui all’articolo 87 del Tuir. Tali componenti continuano a beneficiare dell’esenzione del 95% e, come già chiarito dalla prassi, non sono rateizzabili, nemmeno nel nuovo contesto normativo.
Decorrenza e gestione degli acconti
Il nuovo regime si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Per quanto riguarda gli acconti d’imposta, il comma 43 introduce un meccanismo di calcolo “simulato”: nel primo anno di applicazione, l’acconto dovrà essere determinato assumendo come riferimento l’imposta che si sarebbe generata se le nuove regole fossero già state in vigore nel periodo precedente.
Attenzione alla dichiarazione dei redditi
Infine, è bene ricordare che la scelta di rateizzare, nei casi ancora consentiti, deve risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi. In caso di omissione, la plusvalenza concorrerà interamente alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo.