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Regolamento edilizio unico, raggiunto l'accordo su 42 definizioni standard

Sciolti i nodi sulla definizione di superficie e sul dimensionamento dei piani

venerdì 19 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Quarantadue definizioni standardizzate, identiche – e non modificabili – in tutti i Comuni d'Italia.

È quanto prevede il regolamento edilizio unico sul quale il Ministero delle Infrastrutture, i comuni, le Regioni e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno raggiunto un accordo presso il tavolo convocato al Mit.

Sono stati sciolti i nodi evidenziati dai Comuni della Lombardia in merito alla definizione di superficie e al dimensionamento dei piani.

QUATTRO DEFINIZIONI DI SUPERFICIE RILEVANTI PER IL CALCOLO DELLE VOLUMETRIE. La bozza di regolamento prevede 4 definizioni di superficie: totale, lorda, utile e accessoria.

La superficie totale comprende “tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio”.

La superficie lorda equivale alla superficie totale senza le superfici accessorie e comprese le murature.

La superficie utile (SU) consiste nella “superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”.

La superficie accessoria (SA) include tutti gli spazi non abitabili, quali balconi, garage, androni, depositi, vani scala, sottotetti, cantine, ballatoi, portici.

SUPERFICIE COMPLESSIVA E SUPERFICIE CALPESTABILE. Sommando la superficie utile e il 60% della superficie accessoria si ottiene la superficie complessiva.

Dalla somma delle superfici utili e delle superfici accessorie di pavimento si ricava la superficie calpestabile.

VOLUME TECNICO. Il volume tecnico consiste in “vani e spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)”.

VERANDA. La veranda è definita “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

IL COMMENTO DEGLI ARCHITETTI. “Con l’approvazione delle definizioni standardizzate – ha commentato il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - siamo finalmente ad un passo dall’effettivo avvio del Regolamento Edilizio Unico per l’adozione del quale gli architetti italiani si sono battuti, mettendo a disposizione tutte le loro competenze, al fine di realizzare una svolta per il mondo dell’edilizia e per cittadini che finalmente potranno contare su norme chiare e prestazionali, condivise su tutto il territorio nazionale e che favoriranno la qualità dell'abitare”.

“Consideriamo una nostra vittoria – sottolinea il presidente Leopoldo Freyrie – poter passare dalla follia normativa degli oltre 8 mila regolamenti, uno per Comune, ad uno schema, sul quale si baserà il Regolamento Edilizio Unico, che contiene solo 42 definizioni e che consente finalmente di semplificare non solo la costruzione, ma soprattutto la rigenerazione degli edifici”.

“Ci auguriamo - conclude - che al più presto la Conferenza Stato Regione provveda a svolgere gli atti di sua competenza affinché il provvedimento possa essere approvato al più presto. Il nostro Paese ha bisogno di norme chiare e prestazionali, condivise su tutto il territorio nazionale, che favoriscano la qualità dell'abitare invece della buro-edilizia fonte, tra l'altro, di corruzione e di abusivismo. Precedere verso la semplificazione è necessario proprio per garantire il rispetto della legalità e la trasparenza”.

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