Normativa

Superbonus e fruizione dei crediti in attesa di accettazione: chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha risposto a tre quesiti di un istante che ha sostenuto nel periodo d'imposta 2022 alcune spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà

martedì 13 maggio 2025 - Alessandro Giraudi

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L'istante riferisce all'Agenzia delle Entrate di aver sostenuto nel periodo d'imposta 2022 alcune spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà.

Tali interventi, a suo dire, «hanno beneficiato del credito c.d. ''Superbonus'' in applicazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 121 del D.L. n 34 del 19/05/2020.

Tale credito maturato, in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione fiscale, è stato ceduto alla Banca [BETA] tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate delle apposite comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (artt. 119 e 121 D.L. 34/20) come da accordi intrattenuti con la detta banca. In particolare, il credito fiscale che è scaturito dalle spese sostenute dalla sottoscritta nel primo semestre 2022 (codice tributo 7708) è stato ceduto alla banca tramite invio del 30/06/2022 e 01/07/2022 all' Agenzia delle Entrate delle necessarie comunicazioni e l'Istituto di credito interessato ha provveduto a bonificare in data 10/07/2023 il relativo importo [...] pattuito con la sottoscritta.

L'ulteriore credito fiscale scaturito dalle spese sostenute sempre dalla sottoscritta nel secondo semestre 2022 è stato ceduto alla stessa banca tramite invio del 28/3/2023 all'Agenzia delle Entrate della necessaria comunicazione.

Dal monitoraggio crediti dell'Agenzia delle entrate presente nell'area personale della scrivente, il credito riferito alle spese sostenute nel secondo semestre dal giorno della comunicazione (28/03/2023) ad oggi risulta ancora «in attesa di accettazione»».

I tre quesiti

Ciò premesso, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate:
«a) di conoscere come poter utilizzare l'importo di tale credito che ancora è ''in attesa di accettazione'' da parte della banca e quindi non nella disponibilità della scrivente;
b) in caso di rifiuto del credito da parte della banca come poter recuperare oggi le quattro rate relative alla detrazione fiscale derivante dalle spese sostenute nel secondo semestre 2022;
c) in caso di rifiuto del credito da parte della banca se la sottoscritta può optare per la ripartizione in dieci anni del beneficio fiscale derivante dalle spese sostenute nel 2022, come previsto dal comma 3-sexies dell'art. 2 del D.L. 11/23 in modifica del comma 8-quinques dell'art. 119 del D.L. 34/20, attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa - mod. Redditi PF/2024 integrativo periodo d'imposta 2023, considerato che la prima rata della detrazione fiscale derivante dalla spese sostenute nel 2022 non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi mod. 730/23 presentata dalla scrivente; in alternativa, se possibile optare per la ripartizione decennale direttamente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024».

La Risposta del Fisco n. 130 del 13 maggio 2025

Nella Risposta n. 130 del 13 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito a) evidenzia che “il credito, ancora ''in attesa di accettazione'' da parte della banca cessionaria, non è allo stato attuale nella disponibilità dell'istante. Pertanto, nel caso di specie, sarà suo interesse prendere contatti con la banca, invitandola a procedere con l'accettazione o il rifiuto del credito, non potendo l'Amministrazione finanziaria intervenire nel rapporto privatistico”.

Conseguentemente, in risposta al quesito b), l'AdE sottolinea che “solo in caso di rifiuto da parte del cessionario, l'istante potrà riacquisire la facoltà di utilizzare - come detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, ripartita in quattro quote annuali di pari importo - il beneficio fiscale maturato. In tale circostanza, ai fini della fruizione delle prime due rate, dovrà integrare le dichiarazioni trasmesse con riferimento ai periodi d'imposta 2022 e 2023, considerato che, alla data di presentazione della presente istanza, sono già decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni indicati”.

In risposta al quesito c), invece, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che “l'istante non può fruire dell'opzione prevista dal comma 8-quinqiues, che consente, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022, di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle ordinarie quattro. Ciò in quanto, tale opzione - come chiarito dalla norma - va esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

“L'omesso esercizio dell'opzione in parola con le predette modalità non può essere ''sanato'' ricorrendo all'istituto della dichiarazione integrativa”, afferma l'AdE, la quale ritiene che “solo per espressa disposizione di legge sia consentito accedere all'istituto della dichiarazione integrativa ai fini dell'esercizio di un regime opzionale, derogando ai termini ordinari e al principio generale”.

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