“In assenza di specifiche disposizioni”, il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, non utilizzato in tutto o in parte, “non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese”. La detrazione “non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate”.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate a pagina 84 della circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 (in allegato).
Come ricorda la rivista online dell'AdE rispondendo a una domanda su La Posta di FiscoOggi, “ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.
Bonus ripartito in 10 quote annuali per le spese sostenute dal 2024
La detrazione spettante, ricorda FiscoOggi, “va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e, per quelle sostenute a partire dal 2024, è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo” (articolo 4-bis, comma 4, del Decreto-legge del 29/03/2024 n. 39, convertito con modifiche nella Legge n. 67 del 23/05/2024).