Efficientamento energetico

Titoli di efficienza energetica (TEE), definiti i valori del contributo tariffario

L'Aeegsi ha definito il contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2015 e il contributo tariffario preventivo per l’anno d’obbligo 2016

mercoledì 22 giugno 2016 - Redazione Build News

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Con la Determina 16 giugno 2016 DMEG/EFR/11/2016 l'Autorità per l'energia ha definito il contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2015 e il contributo tariffario preventivo per l’anno d’obbligo 2016 in materia di certificati bianchi (titoli di efficienza energetica).

In applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/eel, l'Aeegsi ha stabilito che il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2015 è pari a 114,83 €/TEE.

Il contributo tariffario preventivo (in applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/eel) per l’anno d’obbligo 2016 è pari a 118,37 €/TEE.

La determina 16 giugno 2016 viene trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, con la deliberazione 13/2014/R/efr l’Autorità ha definito nuove modalità di determinazione e di erogazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi. In particolare, con tale deliberazione, l’Autorità ha, tra l’altro, introdotto il contributo tariffario unitario preventivo avente la finalità, almeno dal punto di vista teorico, di fornire indicazioni preliminari di prezzo. Esso, a partire dall’anno d’obbligo 2014, è pari al contributo tariffario definitivo riferito all’anno d’obbligo precedente, aggiornato sulla base della metà della media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione alla spesa per l’energia elettrica, il gas naturale e il gasolio da riscaldamento, rispetto ai rispettivi valori medi utilizzati ai fini del calcolo per l’anno precedente.

La deliberazione 13/2014/R/efr ha inoltre previsto che il contributo tariffario definitivo per ciascun anno d’obbligo a partire dal 2013 tenga conto del contributo tariffario preventivo fissato per il medesimo anno d’obbligo e della differenza tra il valore medio ponderato dei soli prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato e il medesimo contributo tariffario preventivo.

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