Sentenze

Unità di cogenerazione e sistema ETS: chiarimenti dalla Corte di giustizia europea

Nella sentenza 29 aprile 2021, causa C-617/19, l’interpretazione dell’articolo 3, lettera e), e dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

venerdì 14 maggio 2021 - Redazione Build News

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La domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte Ue verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera e), e dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Il ricorso è stato proposto nell’ambito di una controversia tra la Granarolo SpA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo economico e il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in ordine al rigetto di una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra detenuta dalla Granarolo per uno dei suoi impianti, rientrante nel sistema dell’Unione europea per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («ETS»).

Con la sentenza 29 aprile 2021, causa C-617/19, la quinta sezione della Corte di giustizia europea ha dichiarato che quanto disposto dalla direttiva sopra citata “non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva”.

In allegato la sentenza della Corte Ue

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