Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50 (Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 116/2026 (in allegato), depositata il 30 giugno.
La disposizione regionale contestata dal Governo concerne gli interventi realizzati nei siti protetti appartenenti alla rete «Natura 2000» senza la preventiva sottoposizione alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) o in difformità da essa. La Regione Toscana ha previsto che in tali ipotesi l’autorità competente può disporre il ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale sospensione dei lavori.
La disposizione della R. Toscana conferma la natura preventiva della VIncA
La Corte costituzionale, premesso che la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che può fissare standard minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale, ha evidenziato che la disposizione censurata non contraddice, ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale standard minimo per salvaguardare gli habitat protetti.
Inoltre, non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l’eventuale sospensione dei lavori.