Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approdata sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2025.
Per quanto concerne le professioni intellettuali, l'art. 13 di questa prima legge italiana sull'intelligenza artificiale stabilisce che “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
Gli schemi di decreti legislativi attuativi
Ciò premesso, nella riunione del 10 giugno 2026, il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare gli schemi di decreti legislativi attuativi, che andranno al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Authority competenti.
La linea comune delle misure è tenere insieme crescita e garanzie: competenze diffuse attraverso formazione mirata sin dalla formazione scolastica, e quindi in base agli specifici settori di appartenenza, tutela della persona nei rapporti di lavoro, accesso effettivo alla giustizia in caso di danno, presidi penali per le violazioni più gravi, autorità coordinate e investimenti capaci di far nascere un sistema nazionale competitivo e sicuro.
I decreti sono coerenti e conformi all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689): non introducono una disciplina alternativa rispetto al quadro europeo, ma ne assicurano l’attuazione nell’ordinamento nazionale. Sia al momento della redazione del ddl, poi divenuto legge, sia adesso, nel lavoro riguardante i decreti attuativi, il Governo ha mantenuto un dialogo costante con la Commissione europea, a livello informale con riunioni e interlocuzioni, a livello formale, nell’ambito della procedura di notifica di alcune parti della legge IA. L’attuazione con i decreti delegati fa tesoro di tutte le considerazioni espresse in tali interlocuzioni bilaterali, rispettando la completezza della disciplina UE in materia di definizione dei requisiti fondamentali dei sistemi di IA, senza sovrapposizioni. Dunque, la disciplina attuativa italiana non solo non contrasta col regolamento europeo, ma ne rappresenta il compimento per quelle tecniche di disciplina che rientrano nella competenza dello Stato.
Impostazione antropocentrica
Il tratto qualificante dei decreti delegati, come già era stato della legge 132/25, è l’impostazione antropocentrica. Le norme costruiscono una cornice di garanzie affinché l’innovazione tecnologica resti sempre al servizio della persona, della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. È una impostazione in oggettiva sintonia, pur nella diversità degli ambiti, con l’ispirazione dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. È comune il messaggio di fondo: la tecnica non può diventare misura dell’umano, né sostituirsi alla coscienza, alla responsabilità e al discernimento dell’uomo. L’intelligenza artificiale è una risorsa solo se resta governata da una visione etica e umanistica, che coniughi innovazione, giustizia, sicurezza e bene comune.
Professioni
Per le professioni l’intervento introduce l’alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua. La responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico.
I percorsi formativi degli ordini coprono tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (regolamento europeo e norme nazionali) e deontologico. Quest'ultimo è il profilo di maggiore rilievo in quanto riguarda la responsabilità del professionista nell'uso dell'IA, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico della legge 132 del 2025.
Gli ordini adeguano i propri regolamenti entro sei mesi, secondo le procedure di ciascuna categoria, con il coinvolgimento dell’autorità vigilante quando previsto.
L’uso dell’IA rileva anche ai fini dell’equo compenso, attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I decreti che fissano i parametri dell'equo compenso — comprese le tariffe forensi — sono integrati entro dodici mesi. Si assicura, così, che il compenso rifletta l'effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all'uso dell'IA, con parametri trasparenti a tutela tanto del professionista quanto del cliente.
La disciplina evita che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. Al contrario, riconduce l’IA a criteri trasparenti e oggettivi, tutelando tanto il professionista quanto il cliente e applicando il principio antropocentrico alla dimensione professionale.