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Salva Casa, la Corte costituzionale boccia alcune norme della Sardegna

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni della Lr n. 18/2025 con la quale la Regione Sardegna ha recepito in modo ragionato e selettivo le disposizioni del Decreto Salva Casa (Dl n. 69/24 convertito con modifiche nella L. n. 105/24)

lunedì 1 giugno 2026 - Alessandro Giraudi

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Con la sentenza n. 86/2026 (in allegato) depositata il 21 maggio, la Corte costituzionale ha esaminato numerose questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025, recante “Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105”.

Ricordiamo che la suddetta legge regionale sarda, entrata in vigore il 19 giugno 2025, ha recepito in modo ragionato e selettivo le disposizioni del Decreto Salva Casa (Dl n. 69/24 convertito con modifiche nella L. n. 105/24). 

Le questioni hanno riguardato, in particolare, il rispetto dei limiti posti dallo statuto speciale per la Sardegna e dalle norme statali qualificabili come norme di riforma economico-sociale.

Ristrutturazione edilizia e ampliamenti volumetrici

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che ricomprendeva tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli ampliamenti volumetrici realizzati all’interno della sagoma esistente. 

Difformità totale e parziale 

La Consulta ha inoltre accolto le censure aventi ad oggetto la disciplina regionale della totale e della parziale difformità degli interventi edilizi, dichiarando illegittime le relative definizioni fondate su soglie quantitative rigide. 

Sanatoria degli abusi edilizi più gravi

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati riscontrati nella normativa regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi più gravi, per l’illegittima possibilità di consentire, in funzione dell’ottenimento del titolo in sanatoria, interventi correttivi non previsti dalla normativa statale.

Deroghe ai requisiti igienico-sanitari di aeroilluminazione e alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario

È stata inoltre dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano deroghe generalizzate ai requisiti igienico-sanitari di aeroilluminazione stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, per violazione dell’articolo 32 della Costituzione, e di quella che consentiva deroghe ex lege alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario per interventi edilizi di riqualificazione energetica, contrastando con la disciplina statale che subordina ogni deroga a una valutazione puntuale e caso per caso da parte delle autorità competenti.

Obbligo di dotazione minima di parcheggi 

La Corte ha poi annullato la disposizione regionale che manteneva l’obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti all’interno della stessa categoria funzionale.

Alcune questioni non fondate e inammissibili

Sono state invece ritenute non fondate le questioni relative alla disciplina degli interventi sugli immobili oggetto di condono edilizio, nella parte in cui la legge regionale limita tali interventi ai lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione non comportanti aumenti volumetrici.

La Consulta ha inoltre esaminato la disciplina regionale degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A o di particolare pregio storico e paesaggistico. Le relative questioni sono state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto la normativa regionale non introduce deroghe espresse agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Tali interventi restano pertanto consentiti solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla disciplina statale e dalla pianificazione vigente.

Le restanti questioni promosse sono state dichiarate inammissibili.

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