L'articolo 6 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161» conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 («Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»), di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Il Ministero dell'ambiente, con il decreto 25 gennaio 2018, ha definito le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41.
Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, gia' inserito nell'elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell'ambito del decreto legislativo n. 262/2002 e' tenuto alla frequenza dei corsi di cui al decreto 25 gennaio 2018, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 8 febbraio 2018.