L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito, con il Parere consultivo n. 57 del 3 febbraio 2026, che un ente pubblico non può cedere un immobile di valore superiore ai costi delle opere pubbliche che un soggetto privato si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato.
La pronuncia arriva a seguito di un’istanza di parere presentata da un grande Comune abruzzese, che aveva ipotizzato di trasferire la proprietà di un bene di pregio a un operatore economico in cambio della realizzazione di lavori pubblici.
Le condizioni per l’uso dell’immobile come corrispettivo
Secondo l’ANAC, la cessione di immobili pubblici può essere prevista dal bando di gara come forma di corrispettivo solo se il valore del bene è coerente con il costo delle opere da realizzare.
In pratica, l’immobile non può essere ceduto se il suo valore di mercato supera significativamente i costi sostenuti dall’operatore privato per completare i lavori pubblici. Questa regola serve a garantire un equilibrio economico dell’operazione e ad evitare che l’ente pubblico si trovi ad assumere rischi ingiustificati o a operare una vera e propria alienazione patrimoniale mascherata da PPP (Partenariato Pubblico-Privato).
Cosa è vietato e perché
Nel caso esaminato, il progetto prevedeva anche che il privato potesse ottenere utili dalla vendita di unità immobiliari realizzate successivamente alla cessione del bene pubblico, con la promessa di riconoscere una quota degli utili all’Amministrazione. Secondo l’ANAC, questa struttura comportava un valore dell’immobile trasferito superiore ai costi delle opere e un rischio economico non integralmente allocato sul privato, rendendo l’operazione incoerente rispetto alla disciplina prevista dall’art. 202 del Codice dei contratti pubblici.
Il ruolo dell’ANAC nella vigilanza sugli appalti e PPP
L’ANAC esercita funzioni di vigilanza e controllo per assicurare che gli enti pubblici rispettino principi di trasparenza, concorrenza e corretta allocazione delle risorse pubbliche. In particolare, negli appalti e nei partenariati pubblico-privato, l’Autorità verifica che gli strumenti contrattuali non comportino vantaggi ingiustificati per gli operatori privati o rischi sistemici per la collettività.
Implicazioni per le amministrazioni locali
Il Parere n. 57/2026 dell’ANAC conferma che:
- non è possibile cedere immobili pubblici a privati come corrispettivo di opere se il valore dell’immobile è superiore ai costi delle opere da realizzare;
- l’equilibrio economico e la certezza del rischio operativo devono essere garantiti al momento dell’aggiudicazione;
- strumenti come la valorizzazione patrimoniale devono essere applicati nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.
Questi chiarimenti offrono indicazioni operative utili per gli enti locali impegnati in progetti di partenariato pubblico-privato, contribuendo a evitare contenziosi o decisioni amministrative che potrebbero risultare illegittime.