Il TAR Sezione autonoma di Bolzano ha annullato il regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano che anticipava in modo stringente gli obblighi previsti dalla direttiva europea “Case Green”. Con la sentenza n. 26/2026, il Collegio ha stabilito che la Provincia non poteva recepire autonomamente la direttiva Direttiva EPBD 2024/1275 senza una specifica base legislativa e senza attendere il quadro metodologico della Commissione europea.
Una decisione che segna un passaggio importante nel dibattito sull’efficienza energetica degli edifici e sui limiti delle autonomie locali nell’attuazione delle norme europee.
Perché il regolamento è stato annullato
Il provvedimento contestato – il Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 18 marzo 2025 – imponeva obblighi immediati e rigidi in caso di sostituzione della caldaia. In particolare, prevedeva:
- la copertura del 30% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, oppure
- la riduzione dei consumi del 25%
Secondo i ricorrenti, tali disposizioni avrebbero comportato di fatto:
- l’allacciamento obbligato al teleriscaldamento
- l’installazione di pompe di calore
- l’esclusione di soluzioni tecnologiche alternative
Il TAR ha ritenuto che queste prescrizioni violassero principi fondamentali del diritto europeo, tra cui:
- Gradualità nell’introduzione degli obblighi
- Ragionevolezza e proporzionalità delle misure
- Neutralità tecnologica, ossia la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni tecniche equivalenti
Il nodo della direttiva “Case Green”
La direttiva Direttiva EPBD 2024/1275 (Energy Performance of Buildings Directive), conosciuta come “Case Green”, mira a migliorare progressivamente le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio europeo.
Tuttavia, la normativa prevede:
- un recepimento graduale da parte degli Stati membri
- la definizione di un “quadro metodologico comparativo” da parte della Commissione europea entro il 30 giugno 2025
- un margine di flessibilità nell’individuazione delle tecnologie da adottare
Secondo il Collegio, la Provincia Autonoma di Bolzano non poteva anticipare autonomamente tali obblighi in assenza di una chiara base legislativa provinciale e prima della definizione del quadro europeo di riferimento.
Chi ha promosso il ricorso
Il ricorso è stato presentato da Südtirolgas S.p.A., con il sostegno ad adiuvandum di Proxigas e Assotermica.
Le associazioni hanno contestato la mancanza di neutralità tecnologica del regolamento, ritenendo che esso penalizzasse alcune soluzioni impiantistiche a favore di altre, alterando il principio di concorrenza e libertà di scelta tecnica.
Impatti per cittadini e imprese
La sentenza ha effetti rilevanti sia per i proprietari di immobili sia per il settore impiantistico:
- Stop agli obblighi immediati previsti dal decreto provinciale
- Maggiore chiarezza sui limiti di intervento delle autonomie locali
- Necessità di attendere il recepimento nazionale della direttiva
Per cittadini e imprese del settore edilizio e termotecnico, la decisione riporta il quadro normativo entro i confini stabiliti a livello europeo e nazionale, evitando anticipazioni che avrebbero potuto generare costi significativi e incertezze operative.
Un precedente importante per l’attuazione della EPBD
La pronuncia del TAR di Bolzano rappresenta un precedente significativo nell’applicazione della direttiva “Case Green” in Italia. Il principio affermato è chiaro: la transizione energetica nel settore edilizio deve rispettare i criteri europei di proporzionalità, gradualità e neutralità tecnologica, senza forzature normative a livello locale.
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