Con la sentenza n. 153 depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, sezione 1.
Secondo la Consulta, la norma che esclude l’IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali, se l’attività professionale che ne costituisce l’oggetto non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti: anche in questo caso l’imposta non è dovuta.
Il giudice rimettente riteneva che la normativa censurata, escludendo dall’IRAP le persone fisiche esercenti arti o professioni, ma non le associazioni professionali, determinasse una irragionevole disparità di trattamento tra il notaio che esercita individualmente la propria attività e quello che opera nell’ambito di un’associazione.
Consulta: Irap non dovuta se la professione è esercitata in forma individuale
La sentenza ha, in proposito, rilevato che il testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici, richiede che la professione sia esercitata «in forma associata». Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, conforme agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, la disposizione va interpretata nel senso che, quando l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione e non al soggetto collettivo. In tale ipotesi l’IRAP non trova applicazione, anche se l’associazione esaurisce la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni, quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l’acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario.
La pronuncia ha sottolineato che l’imposta viene in rilievo soltanto quando si verifica una «spersonalizzazione» dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile all’associazione.
L’onere di dimostrare l’esistenza del requisito dell’esercizio «in forma associata» della professione grava sull’amministrazione finanziaria. Qualora, all’interno della medesima associazione, alcune attività siano svolte individualmente e altre in forma associata, non è assoggettato a IRAP il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati», purché sia adeguatamente separato da quello prodotto dalle attività espletate avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale.
Quanto alle associazioni notarili, la sentenza ha rilevato che esse, di regola, assumono un rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che, anche per i connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, resta personale.