Attualità

Codice Appalti e incentivi funzioni tecniche: indicazioni operative Anac sulle novità del Correttivo

Dall'Autorità indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024 alle disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in tema di incentivi per funzioni tecniche

lunedì 19 maggio 2025 - Alessandro Giraudi

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L'Anac, stante le modifiche normative apportate dal D.lgs. 209/2024 (c.d. correttivo al Codice dei contratti) alle disposizioni in tema di incentivi per funzioni tecniche, ha fornito utili indicazioni applicative con il Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025.

Inquadramento normativo e finalità dell’istituto

L’art. 45 del D.lgs. 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice prevedendo al comma 2 che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziare - a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti - “per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale…. e per le finalità indicate al comma 5…”.

Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle dette risorse, la disposizione in esame fa salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (così l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 45).

La finalità dell’istituto in esame è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione degli incentivi

Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice.

L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Quanto ai soggetti che possono beneficiare degli stessi si precisa che ancorché l’art. 16 del D.lgs. n. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” (della stazione appaltante), i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale “esterno” e ciò in rispondenza alla ratio della norma che, come detto, è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Avendo il correttivo, inoltre, espunto l’ultimo capoverso dell’art. 45, comma 4, contenuto nella precedente versione dello stesso e a tenore del quale «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale», la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo.

Modalità di corresponsione degli incentivi e criteri di riparto

Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; tale limite è aumentato del 15 per cento per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice.

Relativamente al quantum destinato alla copertura dei costi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, l’art. 45, comma 2, stabilisce che lo stesso non può superare il 2% dell’importo dei lavori/servizi/forniture posto a base delle procedure di affidamento, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 3 dell’art. 45 va a specificare le percentuali di attribuzione di dette risorse prevedendo che l’80% è destinato al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni incentivabili, nonché tra i loro collaboratori, precisando che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali.

Il comma 5 specifica, invece, che il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità indicate nei commi 6 e 7 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso).

Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi si precisa che la norma attribuisce alle singole stazioni appaltanti/enti concedenti di stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi.

Il nuovo quadro normativo, quindi, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale.

L’art. 1, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023 precisa, inoltre, che il principio del risultato costituisce criterio prioritario (tra l’altro) per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia, infine, che sulle tematiche affrontate nel presente atto di regolazione si è espressa l’Autorità con il parere di funzione consultiva n. 14 del 9 aprile 2025.

Leggi anche: “Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia con il correttivo al Codice Appalti?

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