Sentenze

Deducibilità Imu immobili strumentali: sentenza della Corte costituzionale

Infondata la questione sulla totale indeducibilità dall’Irap. Ires e Irap sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali

mercoledì 21 febbraio 2024 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1.

Infondata la questione sulla totale indeducibilità dall’Irap

Secondo la Consulta, IRAP e IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Infatti, «in riferimento all’IRAP mancano» quelle evidenze normative che, nel 2020, hanno condotto la Corte costituzionale «a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta».

Così, ora, nel mettere a confronto IRES e IRAP, la diversità «della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

La pronuncia della Corte costituzionale ha anche dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sezione 3.

La medesima sentenza ha altresì dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni sollevate sia dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sezione 2, sia da quella di Torino, prima citata, riguardanti la legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che «[l]’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento».
Ciò in quanto entrambe le ordinanze non si sono confrontate «sufficientemente con la diversità tra le norme censurate, che prevedono una deducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES pari al 20 per cento, e quella che prevedeva un regime di indeducibilità totale, poi dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 262 del 2020».

Le questioni sollevate dalle due ordinanze - ha precisato la sentenza - sono da considerarsi, infatti, «diverse e autonome rispetto a quella decisa con la sentenza n. 262 del 2020, per cui il passaggio finale, di cui al punto 4 di tale pronuncia, avrebbe dovuto costituire un ineludibile termine di confronto nel percorso argomentativo dei rimettenti in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni».

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