Con la sentenza n. 143, depositata il 7 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal TAR Liguria e ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria numero 1 del 2008, nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria numero 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.
La Corte costituzionale ha ritenuto la disciplina regionale lesiva degli articoli 3 e 41 della Costituzione.
I rilievi della Consulta
In primo luogo, le disposizioni censurate, nel rendere difficilmente praticabile la rimozione del vincolo alberghiero e nel disconoscere la rilevanza della comprovata insostenibilità economica dell’attività d’impresa, attuano un assetto irragionevole.
La disciplina regionale rischia di sacrificare la tutela di interessi pubblici preminenti e di compromettere gli obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva, distogliendo gli operatori dal mercato.
Inoltre, le disposizioni in esame sacrificano il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica privata, impedendo all’imprenditore di «adottare scelte organizzative qualificanti».
Infine, «un vincolo configurato in termini oltremodo restrittivi», in un sistema che «già appresta i necessari rimedi per arginare un uso improprio della facoltà di svincolo, in contrasto con le finalità d’interesse generale», vìola il principio di proporzionalità, «che prescrive di privilegiare, tra tutte le misure, quelle idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti».