Secondo il consolidato orientamento della seconda sezione della Cassazione civile, “l'art. 9, n. 2, del D. M. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine.
Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt. 10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4848 del 19/02/2019, Rv. 652583; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3340 del 07/03/2002, Rv. 552893).
Lo ha ribadito la Corte di cassazione (Sez. 2 Civile) nell'ordinanza n. 25229 pubblicata il 19 settembre 2024.
Cosa si deve intendere per costruzione
In tale recente ordinanza la Cassazione ricorda inoltre che “secondo l’insegnamento di questa Corte, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019, Rv. 655195 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011, Rv. 617015). La nozione di costruzione, infatti, è unica, agli effetti dell'art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016, Rv. 638534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629)”.