Con due ordinanze del 10 maggio scorso, la quinta sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che il diritto a fruire dell’Ecobonus non può decadere a causa del mancato invio della comunicazione all'ENEA.
Nell'ordinanza n. 12422/2025 la Cassazione ha precisato che “la comunicazione all’ENEA ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica”; essa “è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”.
Con l'ordinanza n. 12426/2025, la suprema Corte ha affermato che la pratica ENEA è “prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”. La decadenza “non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa” né dalla “lettura sistematica dell’istituto”. La Cassazione si ricollega all’ordinanza n. 8019/2025 secondo la quale “all’onere di trasmissione all’ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria”.
La nota di ANFIT
“Le determinazioni della Corte sono ovviamente ineccepibili, ma tale presa di posizione può portare qualcuno a pensare che la pratica ENEA non risulti più obbligatoria. Così non deve essere, se non altro perché tutta la strategia energetica in edilizia del paese si basa sui dati raccolti attraverso tali comunicazioni”, commenta ANFIT (Associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy).
ANFIT ricorda che “Il quadro regolatorio in materia è complesso e contraddittorio, anche a causa del fatto che vi sono diversi enti coinvolti che forniscono indicazioni esplicite tra loro contrastanti. Riassumendo si possono individuare 4 posizioni principali:
- ENEA: la posizione di questo ente sul tema è chiara da tempo. Infatti, tramite la FAQ 6E del 2019, ENEA ha indicato come il mancato invio della pratica ENEA determini una sanzione, ma non la perdita dell’incentivo. Il tutto in osservanza della Legge 44/2012.
- Ministero dello sviluppo economico: secondo il MiSE la trasmissione all’ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto. Tale concetto è chiarito nella nota prot. n. 3797/2019.
- Agenzia delle Entrate: la posizione sul tema da parte dell’AdE è stata variabile. In alcuni casi si è attivata per richiedere la restituzione dell’incentivo erogato in assenza di pratica ENEA, altre volte non ha battuto questa strada.
- Corte di Cassazione: il tema del rapporto tra il diritto all’Ecobonus e l’emissione della comunicazione ENEA è stato più volte oggetto di sentenza da parte di questi enti. Sentenze che, però, non hanno seguito una linea univoca. Portando un esempio per parte, si può citare la posizione presa tramite la sentenza 34151/2022 che ha stabilito come si incorra nella perdita al diritto al bonus in assenza di comunicazione ENEA e la sentenza 7657/2024 che ha stabilito come il diritto all’Ecobonus non decade in assenza di comunicazione ENEA.”